Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
Sono applicabili le prescrizioni della concomitanza delle autorizzazioni, pertanto le decisioni di investimento possono essere delegate anche a istituti assoggettati a una regolamentazione più rigorosa rispetto a un gestore di patrimoni collettivi, quindi a una banca o a un’assicurazione.
La lettera b stabilisce a quali condizioni le decisioni di investimento possono essere delegate a un gestore estero di patrimoni collettivi o a un istituto equivalente. Occorre sottolineare che tra la FINMA e l’autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico deve esistere un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero lo richieda.
Capoverso 3
Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione. Anche in questo caso è esclusa la delega a un gestore patrimoniale di cui all’articolo 17 capoverso 1 LIsFi (gestore de minimis).
Capoverso 4
Nel contratto del fondo si deve indicare il soggetto al quale sono delegate le decisioni di investimento. In tal modo, si vuole creare trasparenza nei confronti degli investitori.
Art. 118h Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica di una
SICAV, una SAcCol o una SICAF
Capoverso 1
Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF deve delegare la gestione, di cui fanno parte anche le decisioni di investimento, alla stessa direzione del fondo. Per la motivazione si rimanda al numero 3.1.2 e ai commenti all’articolo 118i AP-LICol.
La gestione comprende anche l’amministrazione secondo l’articolo 51 capoverso 2 OICol. Occorre dunque delegare in particolare la gestione dei rischi, l’approntamento di un sistema interno di controllo (SIC) e la conformità («compliance») (cfr. art. 64 cpv. 3 OICol) nonché la distribuzione nel senso non tecnico (art. 51 cpv. 2 OICol), ma anche il calcolo del valore netto di inventario per gli investimenti collettivi di capitale aperti, la nomina dei periti incaricati delle stime e la redazione delle pubblicazioni obbligatorie.
I compiti enunciati nell’articolo 64 capoverso 1 lettere a–d OICol, ossia in particolare l’adempimento delle attribuzioni di cui all’articolo 716a del Codice delle obbligazioni27 (ad es. l’alta direzione della società e la definizione dell’organizzazione), la definizione dei principi della politica di investimento e la designazione della banca depositaria, non devono essere delegati.
È escluso che le decisioni di investimento siano delegate direttamente dal L-QIF a un gestore di patrimoni collettivi. In tal modo si garantisce che per l’adempimento degli
27 RS 220