Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
versamente rispetto a quanto sancito nella LSerFi e negli altri ambiti della LICol. Dopotutto, un privato facoltoso è considerato qualificato solo se dichiara di volere essere considerato un cliente professionale. Si deve quindi partire dall’idea che l’investitore sia maturo e che una simile dichiarazione sia fondata su un’analisi approfondita dei rischi.
In merito agli investitori con un contratto scritto di gestione patrimoniale, essi possono dichiarare di non volere essere considerati investitori professionali, quindi qualificati. Inoltre, i fornitori di servizi finanziari devono eseguire una verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza in riferimento ai loro clienti della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti (art. 10 segg. LSerFi). Infine, sia i clienti privati facoltosi sia gli investitori con un contratto scritto di gestione patrimoniale possono investire già oggi illimitatamente in prodotti esteri analoghi al L-QIF, soprattutto in un fondo RAIF, e accedere anche ad altri strumenti finanziari complessi, ad esempio i derivati, che non sottostanno all’obbligo di approvazione.
Istituti LPP
Sono considerati investitori qualificati anche gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale, purché dispongano di una tesoreria professionale. In considerazione della particolare necessità di protezione dei capitali del 2° pilastro che fanno parte del risparmio obbligatorio, sorge l’interrogativo se questa categoria di investitori debba essere esclusa dalla L-QIF.
Anche a tale proposito occorre osservare che, nell’ambito della LSerFi, il Legislatore ha deciso solo recentemente che gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale con una tesoreria professionale devono essere considerati investitori qualificati. Inoltre, il diritto vigente riconosce loro la possibilità di investire in prodotti esteri privi di vigilanza o assoggettati a una vigilanza solo limitata, ad esempio in un RAIF.
È previsto anche che un L-QIF possa essere creato come fondo a investitore unico, ma è esclusa la ridelega delle decisioni di investimento (cfr. commenti all’art. 7 cpv. 4 e all’art. 188c AP-LICol).
Assicurazioni
Anche le imprese di assicurazione sono considerate investitori qualificati (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. b LSerFi in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 3 LICol). La possibilità di investire in un L-QIF soltanto con il patrimonio vincolato o anche con quello libero dipende dal tipo di investimenti che il L-QIF effettua.22
Prodotto amministrato da assoggettati alla vigilanza della FINMA
Come importante correttivo al mancato requisito della vigilanza da parte della FINMA, all’amministrazione del L-QIF sono poste esigenze specifiche, che devono essere recepite da specifici istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA. La FINMA garantisce che essi abbiano un’organizzazione adeguata e le conoscenze e l’esperienza
22 Cfr. art. 79 cpv. 1 lett. h e 82 cpv. 1 dell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011).