Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
lussemburghesi di imprese svizzere che forniscono servizi finanziari hanno creato numerosi RAIF che offrono anche a investitori svizzeri.
1.1.2 Rafforzamento della piazza svizzera dei fondi d’investimento
Secondo la legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi (LICol)8, tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, ossia il fondo contrattuale di investimento, la società di investimento a capitale variabile (SICAV), la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e la società di investimento a capitale fisso (SICAF) necessitano di un’approvazione (del prodotto) (cfr. art. 15 LICol). Inoltre, gli investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto societario, quindi le SICAV, le SAcCol e le SICAF, devono ottenere un’autorizzazione (dell’istituto). Il fondo contrattuale di investimento non ha personalità giuridica propria, pertanto non necessita di un’autorizzazione, che invece occorre alla direzione del fondo che lo amministra (cfr. art. 13 LICol e art. 5 LIsFi). L’autorizzazione occorre anche a un eventuale gestore di patrimoni collettivi cui è stato conferito mandato delle decisioni di investimento e alla banca depositaria (cfr. art. 5 LIsFi e art. 13 LICol).
Attualmente la legislazione svizzera non consente di dispensare gli investimenti collettivi di capitale dall’obbligo di autorizzazione e di approvazione. La FINMA può infatti esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale che sono accessibili esclusivamente a investitori qualificati dalle disposizioni della LICol o di altre leggi sui mercati finanziari, ma una rinuncia completa all’autorizzazione e all’approvazione non è possibile.
Il presente progetto di revisione della LICol intende modificare questo aspetto. In futuro, gli investimenti collettivi di capitale accessibili esclusivamente a investitori qualificati e amministrati da determinati istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA saranno dispensati dall’obbligo di autorizzazione e di approvazione. Se rinunciano a un’autorizzazione e a un’approvazione, rientrano nella categoria dei «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF). Un L-QIF ha la facoltà di chiedere l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA in un secondo momento.
Rinunciando all’autorizzazione e all’approvazione, i fondi (almeno quelli alternativi) possono essere creati in tempi più rapidi, a favore della competitività della piazza svizzera dei fondi d’investimento, che viene così rafforzata come polo di sviluppo dei prodotti. Mediante prescrizioni di investimento liberali, ma trasparenti, si vogliono inoltre promuovere prodotti innovativi e flessibili. In ultima istanza, anche questo contribuirà a rafforzare la competitività della piazza svizzera dei fondi d’investimento.
Il L-QIF offrirà agli investitori qualificati svizzeri un’alternativa elvetica a prodotti esteri di analoga tipologia. Ciò consentirà di tornare a creare un maggior numero di investimenti collettivi di capitale in Svizzera, dove rimarrà una parte maggiore della catena del valore. Occorre tuttavia osservare che il presente progetto non riesce a ovviare ad altri svantaggi dei fondi svizzeri in rapporto con l’accesso al mercato dell’UE
7 RS 951.31
8 L’intero progetto si riferisce alla versione della LICol successiva all’entrata in vigore della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; FF 2018 3067) e della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RU 2018 5247).