Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

Art. 118k Cambiamento di banca depositaria

Con la presente disposizione viene sostituito l’articolo 74 capoverso 1 LICol, che contiene le competenze decisionali della FINMA. Dal momento che la banca depositaria è direttamente parte nel contratto del fondo di un fondo contrattuale di investimento (cfr. art. 25 cpv. 2 LICol), in caso di cambiamento della stessa viene riconosciuto agli investitori un termine di disdetta.

La banca depositaria di una SICAV e di una SICAF, invece, non è parte nel contratto, bensì viene coinvolta solo sulla base di un mandato. Ecco perché si rinuncia qui a sostituire l’articolo 74 capoverso 2 LICol. Essendo la banca depositaria di per sé un istituto disciplinato da norme restrittive, un suo cambiamento non dovrebbe arrecare pregiudizio agli investitori.

Art. 118l Eccezioni all’obbligo di versamento e pagamento in contanti

La disposizione sostituisce l’articolo 78 capoverso 4 LICol, secondo il quale la FINMA può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti. Questa competenza è sostituita con il requisito secondo cui le eccezioni all’obbligo di versamento e pagamento in contanti (quindi la possibilità di conferimenti in natura o rimborsi in natura) devono essere previste nel contratto del fondo o nello statuto.

Art. 118m Dilazione del rimborso in casi straordinari

Con la disposizione è sostituito l’articolo 81 capoverso 2 LICol, secondo il quale in casi straordinari la FINMA può, nell’interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote. Questa competenza è delegata alla direzione del fondo.

Capitolo 3: Prescrizioni di investimento

Considerazioni generali

A prescindere dalla forma giuridica scelta, per il L-QIF vigono prescrizioni di investimento specifiche, mentre non si applicano quelle riguardanti investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza. Le prescrizioni di investimento applicabili al L-QIF hanno un’impostazione liberale in considerazione della cerchia ristretta di investitori e dell’obiettivo di promuovere l’innovazione. Infatti, la legge non disciplina né i possibili investimenti né la ripartizione dei rischi. Il L-QIF deve tuttavia esporre questi aspetti nei documenti del fondo. Le tecniche e le limitazioni di investimento ammesse dovranno essere disciplinate dal Consiglio federale, ma in linea di principio non saranno più rigorose di quelle applicate agli altri fondi per investimenti alternativi.

Un L-QIF è libero di attenersi alle prescrizioni di investimento in vigore per i fondi approvati e sottoposti alla vigilanza, ad esempio per un fondo immobiliare, in vista dell’eventuale richiesta in un secondo momento dell’autorizzazione e dell’approvazione. Tuttavia non può designarsi come uno dei quattro tipi di fondi esistenti nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale aperti (fondo in valori mobiliari, fondo