Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
immobiliare, altro fondo per investimenti tradizionali, altro fondo per investimenti alternativi) e generare così confusione sul mercato e tra gli investitori.
Art. 118n Investimenti e tecniche di investimento
Capoversi 1 e 2
Per un L-QIF sono ammessi tutti gli investimenti ipotizzabili (nell’ambito dell’ordinamento giuridico). In particolare, può investire il suo patrimonio in valori mobiliari, quote di investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, immobili, derivati e prodotti strutturati, materie prime, progetti infrastrutturali, ma ad esempio anche in criptovalute28, vino, oggetti d’arte o auto d’epoca. Sono possibili pure investimenti che hanno soltanto un accesso limitato al mercato, sono soggetti a forti fluttuazioni del corso, comportano una ripartizione limitata dei rischi oppure sono più difficilmente valutabili. Anche nell’amministrazione di un L-QIF la direzione del fondo o il gestore patrimoniale di patrimoni collettivi incaricato deve garantire in qualunque momento un’adeguata organizzazione d’esercizio e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione devono disporre delle indispensabili qualifiche professionali. All’avvio dell’attività in questione può essere indispensabile una verifica preliminare da parte della FINMA dei necessari cambiamenti organizzativi.
La protezione degli investitori è tenuta in considerazione attraverso l’obbligo di pubblicare gli investimenti ammessi di volta in volta nel contratto del fondo (per il fondo contrattuale di investimento), nel regolamento di investimento (per una SICAV o una SICAF) o nel contratto di società (per una SAcCol). Inoltre, in questi documenti, nella designazione e nella pubblicità devono essere indicati i rischi particolari connessi agli investimenti alternativi. Nel caso di investimenti immobiliari occorre tenere conto anche dell’articolo 118p AP-LICol.
Capoverso 3
Al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare le tecniche di investimento e le limitazioni. Ciò consente un adeguamento flessibile della normativa agli sviluppi del mercato. È ipotizzabile che le prescrizioni riguardanti le tecniche di investimento e le limitazioni saranno altrettanto o meno restrittive di quelle che si applicano agli altri fondi per investimenti alternativi.
Art. 118o Ripartizione dei rischi
Non esistono prescrizioni di legge neppure in riferimento alla ripartizione dei rischi. Ciò significa che un L-QIF può investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa, tuttavia deve esporre la ripartizione dei rischi nel contratto del fondo (per il fondo contrattuale di investimento), nel regolamento di investimento (per una SICAV o una SICAF) o nel contratto di società (per una SAcCol). Deve pertanto stabilire la percentuale massima del patrimonio del fondo che può essere investita presso il medesimo debitore o la medesima impresa. I documenti non potranno semplicemente riportare che il L-QIF è libero nella ripartizione dei rischi.
28 Ciò non implica, tuttavia, la possibilità di rinunciare a una banca depositaria.