Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

Capoverso 2

Anche questa disposizione è volta a tutelare gli investitori e, in termini di contenuto, riproduce l’articolo 71 capoverso 3 LICol. I potenziali investitori devono capire a prima vista che il prodotto in questione non è sottoposto alla vigilanza. Per «documenti del fondo» sono intesi prima di tutto quelli enunciati all’articolo 15 capoverso 1 lettere a–d LICol, ossia il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento, lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV, il contratto di società della SAcCol nonché lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF.

Art. 118f Obbligo di notifica e rilevamento di dati

Capoversi 1 e 2

Per motivi di trasparenza, in Svizzera deve essere tenuto un registro accessibile al pubblico di tutti i L-QIF nel quale sono indicati i soggetti competenti per l’amministrazione del L-QIF secondo l’articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1 o 3. Ciò consentirà anche di rilevare dati attendibili a fini statistici. La violazione dell’obbligo di notifica è sanzionabile penalmente (cfr. art. 149 cpv. 1 lett. h AP-LICol).

Capoversi 3–5

In analogia con l’articolo 144 capoverso 1, nel capoverso 3 il DFF è autorizzato a rilevare a scopi statistici presso il L-QIF e gli istituti competenti per l’amministrazione dati relativi all’attività commerciale del L-QIF. Sempre in analogia con l’articolo 144 capoverso 1, è previsto che il DFF possa incaricare terzi del rilevamento di questi dati. I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati. Inoltre, sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera.

Art. 118g Amministrazione di L-QIF che rivestono la forma giuridica di un

fondo contrattuale di investimento

Capoverso 1

Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento deve, come ogni altro fondo contrattuale di investimento, essere amministrato da una direzione del fondo (cfr. art. 25 cpv. 1 LICol). Questo aspetto viene menzionato espressamente ai fini di una maggiore chiarezza. Per la motivazione si rimanda al numero 3.1.2 e ai commenti all’articolo 118i AP-LICol.

È applicabile il primo periodo dell’articolo 35 capoverso 1 LIsFi, di conseguenza la direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi.

Capoverso 2

In linea di principio, per l’investimento collettivo di capitale la direzione del fondo adotta le decisioni di investimento, di cui fa parte anche la gestione dei rischi. Può tuttavia delegare questa attività a terzi. In deroga agli articoli 14 e 35 LIsFi e a precisazione degli stessi, per il L-QIF la legge esige espressamente che si tratti di un gestore di patrimoni collettivi. Sono invece esclusi i gestori di cui all’articolo 17 capoverso 1 LIsFi (gestori de minimis). La possibilità di effettuare una delega è retta dagli articoli 14 e 35 LIsFi.