Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

Art. 118p Prescrizioni speciali per investimenti immobiliari

Capoverso 1

La responsabilità della direzione del fondo per una società immobiliare come pure il divieto di cessione e di assunzione devono applicarsi non solo ai fondi autorizzati e approvati, ma anche a un L-QIF, a prescindere dalla forma giuridica che riveste. L’articolo 63 capoversi 1–3 LICol è dunque dichiarato applicabile per analogia. Il capoverso 4 dell’articolo 63 LICol non può essere applicato, poiché la FINMA non ha competenze decisionali nel singolo caso in riferimento a un L-QIF. Il Consiglio federale è tuttavia autorizzato a prevedere eccezioni (cfr. cpv. 3).

Capoversi 2 e 3

Conformemente alle norme che disciplinano i fondi autorizzati e approvati (cfr. in particolare l’art. 64 LICol), anche per un L-QIF devono essere designate almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica come periti incaricati delle stime, che devono garantire una determinazione oggettiva del valore. Il Consiglio federale preciserà le esigenze poste ai periti incaricati delle stime, presumibilmente orientandosi alla normativa vigente. ’

Art. 132 cpv. 3

La disposizione ribadisce che i L-QIF non sottostanno alla vigilanza della FINMA, la quale non è l’autorità preposta all’autorizzazione né all’approvazione, né sorveglia l’osservanza della legge da parte del L-QIF. Un procedimento diretto della FINMA contro un L-QIF o contro i soggetti che lo hanno costituito e che lo gestiscono è possibile solo se un L-QIF non delega l’amministrazione agli istituti prescritti. Questa fattispecie corrisponde a un’attività non autorizzata, rilevante anche ai fini del diritto penale. In tutti gli altri casi la FINMA può procedere al massimo nei confronti degli istituti competenti per l’amministrazione del L-QIF (cfr. n. 3.1.2 nonché i commenti all’art. 118i AP-LICol).

Art. 149 cpv. 1 lett. g e h

Lettera g

Chi non designa un L-QIF come «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF» secondo quanto prescritto dall’articolo 118e AP-LICol oppure non indica agli investitori, in rapporto con la designazione, nella pubblicità nonché sulla prima pagina dei documenti del fondo, di non disporre né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e di non essere neppure sottoposto alla sua vigilanza, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

Lettera h

È punito con una multa fino a 500 000 franchi chi viola intenzionalmente l’obbligo di notifica di cui all’articolo 118f capoverso 1 AP-LICol. La norma è giustificata, poiché l’elenco dei L-QIF serve come base per il rilevamento di dati statistici e una violazione dell’obbligo di notifica può falsare la statistica.