Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per i gruppi interessati

5.1.1 Offerenti di fondi (in particolare direzioni di fondi, gestori di patrimoni collettivi e banche depositarie)

Un L-QIF non soggetto all’obbligo di autorizzazione e di approvazione può essere lanciato in tempi brevi e senza complicazioni poiché viene meno il tempo necessario all’ottenimento dell’autorizzazione o dell’approvazione che può comportare elevati costi di opportunità. La condizione è che il gestore del fondo disponga di un’organizzazione appropriata come pure delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per amministrare il veicolo d’investimento in questione. In determinate circostanze possono essere richieste una verifica preliminare e l’autorizzazione della FINMA, che può costituire un vantaggio decisivo soprattutto per i fondi di «venture capital», i fondi infrastrutturali e per minori prodotti innovativi in fondi. L’accesso al mercato agevolato e più rapido, in combinazione con l’elevata flessibilità in termini di investimenti e ripartizione dei rischi, consente dunque il lancio di fondi svizzeri che in passato non potevano essere costituiti nel nostro Paese.

Secondo le stime elaborate dal settore, per ogni L-QIF una direzione del fondo o un gestore di patrimoni collettivi si assume costi una tantum di 50 000–150 000 franchi, legati alla procedura di approvazione e autorizzazione, nonché costi annuali di 20 000–40 000 franchi per la vigilanza continua così come per l’approvazione e l’autorizzazione dei cambiamenti in corso. Nel contempo, per la direzione del fondo, il gestore di patrimoni collettivi e la banca depositaria possono aumentare il dispendio per la verifica svolta sotto la propria responsabilità dei documenti del fondo e per la verifica reciproca. È presumibile che questo dispendio sarà trasferito ai L-QIF. Per gli investitori i risparmi potrebbero dunque essere inferiori a quelli ipotizzati in precedenza, risultanti dal venir meno dell’approvazione, dell’autorizzazione e della vigilanza.

Attualmente il settore si attende un potenziale di 5–10 miliardi di franchi l’anno31, principalmente sotto forma di fondi a investitore unico per le casse pensioni e gli istituti di previdenza svizzeri, per i clienti del «wealth management» domiciliati in Svizzera (in particolare «family office», ovvero servizi di gestione di patrimoni familiari) o per investitori qualificati che risiedono al di fuori dell’UE32. Ipotizzando un margine lordo pari allo 0,8 per cento, il PIL aumenterebbe di 40–80 milioni di franchi l’anno. Ciò presuppone tuttavia che i 5–10 miliardi costituiscano nuovi capitali i quali non sarebbero affluiti in un fondo svizzero né amministrati in Svizzera senza i L-QIF. In caso contrario, la crescita dei L-QIF penalizzerebbe proporzionalmente quella di altri fondi svizzeri e l’aumento del PIL risulterebbe inferiore.

In futuro i fondi svizzeri aperti devono adempiere il requisito di legge secondo cui occorre un rapporto adeguato tra gli investimenti, la ripartizione dei rischi, la cerchia

31 A fine 2018, i fondi svizzeri per investitori qualificati registravano un attivo fisso netto di fr. 544 miliardi. La raccolta netta media annuale dei fondi per investitori qualificati si è attestata negli ultimi cinque anni a fr. 24 miliardi l’anno (5 % annuo).

32 Per i clienti professionali dell’UE i L-QIF possono rappresentare un’opzione se l’UE concede alla Svizzera il passaporto per gestori non UE di fondi di investimento alternativi e le condizioni quadro fiscali sono state adeguate.