Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
degli investitori e la frequenza di riscatto, da un lato, e la liquidità, dall’altro (cfr. art. 78a AP-LICol). Durante la fase di preparazione e di introduzione di un investimento collettivo di capitale aperto si dovrà, in particolare, garantire l’esistenza delle misure necessarie alla gestione della liquidità (ad es. termini di riscatto adeguati, deroghe al diritto di esigere in ogni momento il riscatto, rimborsi in natura, assunzione di crediti, quota di liquidità). In base alle disposizioni in vigore, i fondi svizzeri sono già obbligati a gestire in modo adeguato il rischio di liquidità. Questa esigenza è prevista anche dalla FINMA nell’ambito della sua prassi di autorizzazione e di vigilanza. In futuro l’obbligo di garantire una gestione di liquidità è previsto anche per i L-QIF. La nuova disposizione non ha dunque ripercussioni sui fondi amministrati conformemente alla normativa. Negli ultimi 10 anni non sono emersi casi degni di nota in relazione a problemi di liquidità per i fondi svizzeri. Tuttavia, durante la crisi finanziaria del 2008, alcuni fondi hanno accusato problemi di liquidità, non hanno potuto soddisfare le richieste di riscatto dei loro investitori e hanno dovuto chiedere una proroga o la liquidazione. La nuova disposizione di legge tutela gli investitori (soprattutto in situazioni difficili dei mercati) e fa sì che si ricorra solo in casi straordinari a strumenti speciali, ad esempio alla dilazione dei rimborsi. Inoltre è strutturata in modo proporzionato e consente in particolare ai fondi con investimenti che hanno soltanto un accesso limitato al mercato di scegliere, ad esempio, tra un’adeguata estensione della frequenza di riscatto o un aumento della dotazione di liquidità.
5.1.2 Investitori qualificati
Gli investitori qualificati, tra cui gli istituti di previdenza con una tesoreria professionale, le imprese con tesorerie professionali o gli investitori con un contratto scritto di gestione patrimoniale hanno, grazie al L-QIF, la possibilità di una scelta più ampia di strumenti finanziari idonei. In particolare, oltre a uno strumento estero anch’esso dispensato dall’obbligo di approvazione, come il RAIF lussemburghese, sarà possibile optare anche per un prodotto svizzero.
Gli investitori qualificati non solo utilizzano i fondi come strumento di investimento, ma talvolta ne costituiscono uno (soggetto all’obbligo di approvazione) essi stessi per ragioni fiscali. Gli istituti di assicurazione, le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico nonché gli istituti di previdenza con una tesoreria professionale scelgono generalmente la forma di un fondo a investitore unico. Il trattamento fiscale dei L-QIF non si differenzierà da quello di altri fondi svizzeri (tra cui anche i fondi a investitore unico). Di conseguenza per gli istituti di previdenza sono ammissibili, oltre ai fondi a investitore unico approvati, anche i fondi a investitore unico L-QIF non soggetti all’obbligo di approvazione. Tuttavia, per i secondi le decisioni di investimento non possono essere delegate all’istituto di previdenza.
L’introduzione del L-QIF non comporta rischi maggiori per gli investitori interessati rispetto allo status quo. Come già esposto (cfr. n. 3.1.2), in virtù delle loro qualifiche professionali sono fondamentalmente in grado di valutare in modo appropriato le opportunità e i rischi di un investimento in un L-QIF. Per i dettagli si rimanda al numero 3.1.20.