Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
necessarie per amministrare il L-QIF in questione. Ad esempio, se un gestore patrimoniale dovrà amministrare un L-QIF che investe in investimenti alternativi, ciò presuppone, tra l’altro, che disponga di sufficiente esperienza nell’ambito degli investimenti previsti e di un’adeguata gestione dei rischi.
In particolare, per un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento si rinuncia in futuro all’approvazione (del prodotto). La direzione del fondo che è competente per la direzione e le decisioni di investimento necessita comunque ancora dell’autorizzazione (dell’istituto). Essa può delegare le decisioni di investimento a un gestore di patrimoni collettivi.
Per un L-QIF che riveste la forma giuridica di un investimento collettivo di capitale organizzato secondo il diritto societario, ossia una SICAV, una SAcCol o una SICAF, il prodotto e il titolare dell’autorizzazione, ossia la società del fondo, coincidono. Al fine di migliorare i tempi per accedere al mercato, occorre dunque rinunciare non solo all’approvazione (del prodotto), ma anche all’autorizzazione (della società del fondo come istituto). Come correttivo viene tuttavia richiesto che la gestione, comprese le decisioni di investimento, sia delegata a una direzione del fondo, che a sua volta può delegare le decisioni di investimento a un gestore di patrimoni collettivi. Fa eccezione la SAcCol il cui accomandatario è una banca o un’assicurazione. Qui la delega a una direzione del fondo non è necessaria, dal momento che l’accomandatario stesso è sottoposto alla vigilanza della FINMA.
Sebbene un L-QIF non sia quindi sottoposto alla vigilanza della FINMA, lo sono però gli istituti competenti per l’amministrazione del L-QIF. Se commettono violazioni gravi dei loro obblighi relativi all’amministrazione di un L-QIF, si espongono a livello di istituto a provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza (di norma a causa di irregolarità nell’organizzazione). Per approfondimenti si rimanda ai commenti all’articolo 118i AP-LICol.
Se l’amministrazione di un L-QIF non è delegata conformemente alle prescrizioni legali, la FINMA interviene direttamente contro un L-QIF o contro le persone che lo hanno creato e lo gestiscono. Questa fattispecie corrisponde a un’attività non autorizzata, rilevante anche ai fini del diritto penale (cfr. commenti all’art. 149 AP-LICol).
Infine, un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento, una SICAV e una SICAF deve avere anche una banca depositaria, a sua volta autorizzata dalla FINMA e sottoposta alla sua vigilanza nonché avente importanti funzioni di controllo. Investitori eventualmente danneggiati hanno poi la possibilità di procedere secondo il diritto civile contro gli istituti competenti per l’amministrazione.
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Le disposizioni della LICol, ad esclusione di quelle riguardanti l’autorizzazione, l’approvazione e la vigilanza da parte della FINMA, si applicano in linea di principio anche a un L-QIF. Un L-QIF può rivestire una delle quattro forme giuridiche previste dalla LICol (fondo contrattuale di investimento, SICAV, SAcCol o SICAF). Deve altresì incaricare una società di audit mentre i L-QIF che rivestono la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento, una SICAV o una SICAV devono coinvolgere una banca depositaria.