Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sugli investimenti collettivi
Integrazione strutturale del L-QIF nella LICol
Il L-QIF è un investimento collettivo di capitale svizzero e può rivestire soltanto una delle quattro forme giuridiche previste nella LICol, ossia fondo contrattuale di investimento, SICAV, SAcCol o SICAF (cfr. commenti all’art. 118c AP-LICol). Nella sistematica della LICol è quindi disciplinato nel nuovo titolo terzo a a sé stante dopo le singole forme giuridiche degli investimenti collettivi di capitale svizzeri e prima degli investimenti collettivi di capitale esteri. La deroga agli obblighi di autorizzazione e di approvazione è sancita negli articoli 13 e 15 AP-LICol.
Sostituzione di espressioni
Nell’articolo 9 capoverso 1 LICol è introdotta l’abbreviazione «SAcCol». Nell’intero atto l’espressione «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale» può dunque essere sostituita con «SAcCol».
Art. 7 cpv. 4
L’articolo 31 capoverso 3 LICol è stato abrogato con la LIsFi. Il rimando alla relativa disposizione, tuttora presente nell’articolo 7 capoverso 4 LICol, non è dunque pertinente. La disposizione proposta apporta la correzione al testo e, dal punto di vista materiale, corrisponde al diritto vigente fino all’entrata in vigore della LIsFi.
Art. 9 cpv. 1
Per la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è introdotta l’abbreviazione «SAcCol».
Art. 12 cpv. 2
La tutela della designazione è estesa a «Limited Qualified Investor Fund» e «L-QIF».
Art. 13 cpv. 2bis
Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF non necessita di alcuna autorizzazione. Un fondo contrattuale di investimento continua a non essere titolare dell’autorizzazione, pertanto non è menzionato nella presente disposizione.
È ovvio, e dunque non occorre disciplinarlo espressamente, che in virtù della deroga all’obbligo di autorizzazione non sono applicabili neppure l’articolo 13 capoverso 5 LICol (iscrizione nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione) e l’articolo 14 LICol (condizioni di autorizzazione). Inoltre, non avrebbe alcun senso porre a un L-QIF condizioni riguardanti l’organizzazione e le persone ai sensi dell’articolo 14 LICol, poiché il L-QIF deve delegare la gestione, incluse le decisioni