Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
venisse meno a posteriori, occorre garantire con misure adeguate che la mancata vigilanza non causi un pregiudizio agli investitori. Spetta al Consiglio federale disciplinare i dettagli (cpv. 3). Sarebbe ipotizzabile, ad esempio, che nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi il non assoggettamento alla vigilanza sia ammesso solo previo consenso di tutti gli investitori.
Come suesposto, in linea di principio un L-QIF ha la facoltà di chiedere l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA in un secondo momento, tuttavia può ottenerle solo se adempie le esigenze legali. Ciò significa, tra l’altro, che nel caso di un fondo contrattuale di investimento o di una SICAV devono essere adempiute le disposizioni concernenti i tipi di fondi (art. 53 segg. LICol; cfr. anche i commenti all’art. 118n AP-LICol).
Art. 118c Forma giuridica
La disposizione precisa che un L-QIF può rivestire una delle quattro forme giuridiche previste dalla LICol (fondo contrattuale di investimento, SICAV, SAcCol o SICAF).
Art. 118d Direttive di investimento e disposizioni sulla vigilanza non applicabili
ai L-QIF
A un L-QIF non sono applicabili le direttive di investimento al di fuori di quelle del titolo terzo a. Sono sostituite da direttive di investimento specifiche per il L-QIF (cfr. per i dettagli i commenti all’art. 118n segg. AP-LICol).
Logicamente, a causa del non assoggettamento alla vigilanza della FINMA, a un L-QIF non si applicano neppure le disposizioni che conferiscono alla FINMA una competenza decisionale nel singolo caso o una competenza di vigilanza. Nelle seguenti disposizioni queste competenze sono in parte sostituite da norme speciali oppure eliminate senza essere sostituite.
È opportuno sottolineare in particolare che un L-QIF può rivestire la forma di un fondo a investitore unico e la direzione del fondo e la SICAV possono delegare le decisioni di investimento all’investitore in questione (art. 7 cpv. 3 e 4, primo periodo). Tuttavia non può essere dispensato dalla vigilanza, poiché ciò contravverrebbe al principio che prevede per un L-QIF l’obbligo di delegare le decisioni di investimento a un istituto sottoposto alla vigilanza della FINMA. Un’eccezione ai sensi del secondo periodo dell’articolo 7 capoverso 4 non può dunque essere ammessa per un L-QIF.
Art. 118e Ditta e informazione degli investitori
Capoverso 1
A tutela degli investitori, la ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SI-CAV, della SAcCol o della SICAF deve contenere la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o la sua abbreviazione «L-QIF» come pure la designazione della forma giuridica corrispondente.