Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

di investimento. Anche per un L-QIF è invece opportuno stabilire condizioni finanziarie che servono ad assicurare la continuità della società nei periodi di scarso rendimento e a coprire eventuali azioni di responsabilità.25 A un L-QIF si applicano dunque le disposizioni specifiche della LICol riguardanti il capitale minimo o il conferimento minimo.

La disposizione corrisponde a quella applicata a una SICAV gestita da terzi.26 Va aggiunto che non si applica neppure l’articolo 98 capoverso 2bis LICol.

Art. 15 cpv. 3

I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell’approvazione di cui al capoverso 1 né dell’approvazione di cui al capoverso 2. Ciò significa, in particolare, che i documenti del fondo di un L-QIF, a prescindere dalla sua forma giuridica, non sono controllati dalla FINMA, tuttavia devono ottemperare ai requisiti della legge. Ne è responsabile l’istituto cui è stata affidata la direzione (di un fondo contrattuale di investimento) o la gestione (di una SICAV, una SAcCol o una SICAF). Se non adempie il suo obbligo, l’istituto si espone a provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza e, nel peggiore dei casi, può essergli revocata l’autorizzazione.

Art. 72 cpv. 2

Con la LIsFi l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LICol è stato suddiviso in due lettere (a e abis). L’articolo 72 capoverso 2 continua a rimandare erroneamente soltanto alla lettera a invece che alle lettere a e abis. La presente modifica apporta la necessaria correzione.

Art. 78 cvp. 4

Per allineare la disposizione italiana a quella tedesca e francese, nell’articolo 78 capoverso 4 è stata inserita l’espressione «in contanti».

Art. 78a Liquidità

La disposizione ancora nella legge il principio sui cui è fondata la gestione del rischio di liquidità di tutti i fondi aperti.

Il disciplinamento secondo cui occorre un rapporto adeguato tra gli investimenti, la ripartizione dei rischi, la cerchia degli investitori e la frequenza di riscatto, da un lato, e la liquidità, dall’altro, è già oggi implicitamente presupposto nell’esigenza di una gestione adeguata del rischio di liquidità e, quindi, anche nella prassi di vigilanza e di autorizzazione della FINMA. La definizione esplicita di questo principio a livello di legge aumenta tuttavia la trasparenza e la certezza del diritto. La disposizione è conforme anche alle esigenze in uso a livello internazionale, ad esempio alle pertinenti

25 Cfr. Comunicazione FINMA 35, pag. 5.

26 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 2005 concernente la LICol, FF 2005 5701, pag. 5727 e 5759.