Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

Tuttavia, per il L-QIF vigono prescrizioni di investimento specifiche. In linea di principio, le prescrizioni vigenti per gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza non sono applicabili. Un L-QIF non può designarsi come una delle quattro tipologie di fondi esistenti nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale aperti. Ha tuttavia la facoltà di attenersi alle prescrizioni di investimento vigenti per i fondi approvati e sottoposti a vigilanza e può eventualmente chiedere l’approvazione in un secondo momento.

Le prescrizioni di investimento concernenti il L-QIF hanno un’impostazione liberale in considerazione della cerchia ristretta di investitori e dell’obiettivo di promuovere l’innovazione. Infatti, la legge non disciplina né i possibili investimenti né la ripartizione dei rischi. Tuttavia questi aspetti devono essere esposti nei documenti del fondo. Il L-QIF ha così la facoltà di investire non solo in investimenti tradizionali, ma anche in investimenti più esotici, ad esempio in materie prime, progetti infrastrutturali, vino e oggetti d’arte. Le tecniche e le limitazioni di investimento ammesse dovranno essere disciplinate dal Consiglio federale, ma in linea di principio non saranno più rigorose di quelle applicate agli altri fondi per investimenti alternativi.

Occorre inoltre osservare che alla FINMA non sono attribuite competenze di vigilanza in riferimento al L-QIF, per il quale non può quindi adottare decisioni nel singolo caso. Oltre alle prescrizioni di investimento, per il L-QIF sono dunque stabilite diverse prescrizioni speciali, che sostituiscono le competenze della FINMA nel singolo caso, ad esempio in rapporto con il cambiamento della direzione del fondo o la modifica dei documenti del fondo. Occorre inoltre segnalare che un L-QIF non ha l’obbligo di redigere un prospetto. Ciò corrisponde alla prassi comunamente applicata agli investimenti collettivi di capitale destinati esclusivamente a investitori qualificati.

3.2 Questioni di attuazione

La LICol è una legge quadro. Contiene le prescrizioni essenziali, mentre le disposizioni dettagliate sono disciplinate a livello di ordinanza nell’ordinanza del 22 novembre 200623 sugli investimenti collettivi (OICol) e le disposizioni tecniche d’esecuzione nell’ordinanza FINMA del 27 agosto 201424 sugli investimenti collettivi (OI-Col-FINMA). Di conseguenza, la modifica proposta della LICol comporta anche una revisione dell’OICol e dell’OICol-FINMA per quanto riguarda le tecniche di investimento. Per i dettagli si rimanda ai commenti ai singoli articoli.

23 RS 951.311

24 RS 951.312