Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

Art. 40 cpv. 1

La revisione della LICol offre l’opportunità di stabilire, in analogia con l’articolo 37d LBCR e l’articolo 67 LIsFi (in combinato disposto con l’art. 37d LBCR) che anche nell’ambito dei fondi deve essere attribuito agli investitori un diritto di scorporo in riferimento alle quote di investimenti collettivi di capitale accreditate su un conto di quote presso una direzione del fondo.

4.2.3 Legge sul riciclaggio di denaro30

Art. 2 cpv. 2 lett. bbis e cpv. 4 lett. e

Dal momento che un L-QIF non dispone né dell’autorizzazione né dell’approvazione e non è neppure sottoposto alla vigilanza della FINMA, non rientra nell’articolo 2 capoverso 2 LRD. La lettera bbis della disposizione è dunque limitata ai titolari dell’autorizzazione disciplinati nella LICol. Per un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento non cambia alcunché rispetto al diritto vigente, poiché di fatto non è titolare dell’autorizzazione e soltanto la direzione del fondo è assoggettata alla LRD in qualità di titolare dell’autorizzazione.

Con il capoverso 4, un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAc-Col o della SICAF è escluso dal campo di applicazione della LRD, quindi anche dall’obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina (di seguito OAD), se l’istituto competente per la gestione secondo l’articolo 118g capoverso 1 o l’articolo 118h capoverso 1 o 3 AP-LICol si assume l’adempimento degli obblighi contenuti nella LRD. Per i L-QIF viene dunque creata una soluzione opportuna che, da un lato, impedisce lacune materiali nell’ambito della LRD, dall’altro tiene conto dell’esigenza che un L-QIF non debba affiliarsi a un OAD, altrimenti sarebbe vanificata la riduzione dei tempi necessari per accedere al mercato che viene perseguita con la rinuncia all’approvazione e all’autorizzazione.

4.2.4 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 3 lett. b

Alla vigilanza dei mercati finanziari sono sottoposti soltanto gli investimenti collettivi di capitale che dispongono di un’autorizzazione o di un’approvazione. Non è il caso del L-QIF, pertanto la disposizione viene riformulata.

30 RS 955.0