Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
permetta agli investitori qualificati di rinunciare facoltativamente all’ulteriore approvazione del prodotto (art. 15 LICol nonché art. 13 LICol per fondi organizzati secondo il diritto societario). La direzione del fondo e il gestore del fondo sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. L’approvazione del prodotto deve essere possibile anche in un secondo momento.
Nel suo parere del 5 settembre 2018, il Consiglio federale ha risposto di sostenere questa proposta, che gli è già stata sottoposta dagli esponenti del settore, e il DFF sta elaborando il relativo progetto di revisione della LICol da porre in consultazione. L’avvio della consultazione è previsto per la prima metà del 2019. Il Consiglio federale ha dunque proposto di accogliere la mozione.
2 Diritto comparato, in particolare in rapporto con il diritto europeo
2.1 Considerazioni generali
La revisione della legge federale sui fondi d’investimento, che nel 2006 ha condotto all’introduzione della LICol, e la revisione parziale della LICol avvenuta nel 2013 si prefiggevano, tra l’altro, di tenere conto nel diritto svizzero degli sviluppi di ampia portata a livello europeo e internazionale che hanno interessato il disciplinamento degli investimenti collettivi di capitale. Dall’accertamento svolto nel 2014 dal Fondo monetario internazionale (FMI)12 è risultato che la Svizzera ottempera ai principi IO-SCO 24–28, espressamente riferiti alla regolamentazione di investimenti collettivi di capitale, in gran parte (per i principi 24 e 25) o pienamente (principi 26–28). A sua volta, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («European Securities and Markets Authority», ESMA) ha pubblicato il 30 luglio 2015 una raccomandazione nella quale espone alle istituzioni europee di non aver constatato impedimenti significativi all’applicazione alla Svizzera del passaporto per gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) non UE13, che implica il riconoscimento di una certa equivalenza del quadro giuridico svizzero e di quello europeo14. Questo passaporto consentirebbe di distribuire fondi d’investimento svizzeri a clienti professionali all’interno dell’UE e autorizzerebbe i gestori svizzeri di patrimoni collettivi a gestire direttamente fondi di investimento alternativi (FIA) europei.
La presente revisione parziale della LICol non intende modificare le suesposte premesse né introdurre deroghe agli standard internazionali o alla regolamentazione europea.
12 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Switzerland-Detailed-Assessment-of-Implementation-IOSCO-Objectives-and-Principles-of-41882
13 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, GU L 174/1 dell’1.7.2011, pag. 1 (Alternative Investment Funds Managers Directive, AIFMD).
14 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-1236_advice_to_epcouncil-com_on_aifmd_passport.pdf