Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

Non occorrono nuove disposizioni penali né una modifica di quelle esistenti. In particolare, il L-QIF non può essere fatto oggetto di riserve nell’articolo 148 capoverso 1 lettera b LICol. Ai sensi dell’articolo 14 del Codice penale29, si comporta lecitamente chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo la presente o un’altra legge.

Inoltre, secondo l’articolo 148 capoverso 1 lettera b LICol (attività senza autorizzazione o approvazione), si rende punibile chi costituisce o gestisce un L-QIF che non delega l’amministrazione agli istituti prescritti oppure che non è destinato esclusivamente a investitori qualificati.

4.2 Modifica di altri atti normativi

4.2.1 Legge sui servizi finanziari

Art. 4 cpv. 3 lett. b

Con la modifica si torna al testo originario dell’articolo 10 capoverso 3 lettera b LI-Col, correggendo così una svista redazionale commessa nella LSerFi.

Art. 50 Eccezioni

Per i L-QIF non si deve redigere alcun prospetto ai sensi della LSerFi. La disposizione corrisponde alla prassi attuale della FINMA per gli investimenti collettivi di capitale accessibili esclusivamente a investitori qualificati (art. 10 cpv. 5 LICol). Per completezza è opportuno segnalare che per un L-QIF non si deve redigere neppure un foglio informativo di base, poiché non può essere offerto a clienti privati.

4.2.2 Legge sugli istituti finanziari

Art. 32

Sarebbe inappropriato se la FINMA dovesse esercitare la vigilanza su una direzione del fondo che amministra esclusivamente fondi non sottoposti alla vigilanza. La modifica della disposizione consente dunque di escludere l’esistenza di una direzione del fondo che amministri esclusivamente L-QIF.

Art. 39a Cambiamento della direzione del fondo di un Limited Qualified

Investor Fund (L-QIF)

La disposizione sostituisce le competenze decisionali della FINMA contenute nell’articolo 39 LIsFi. In analogia con la disposizione relativa alle modifiche del contratto del fondo, il cambiamento non può essere eseguito prima che gli investitori non abbiano avuto la possibilità di riscattare le proprie quote.

29 RS 311.0