Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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in considerazione della cerchia ristretta di investitori e dell’obiettivo di promuovere l’innovazione. In particolare, la legge non disciplina né i possibili investimenti né la ripartizione dei rischi, aspetti che il L-QIF deve esporre nella documentazione del fondo. Occorre inoltre sottolineare che un L-QIF è dispensato dall’obbligo di pubblicare un prospetto.
La protezione degli investitori è salvaguardata soprattutto limitando la possibilità di sottoscrivere un L-QIF a investitori qualificati, ossia operatori del mercato che sono tecnicamente qualificati, ricorrono a una consulenza professionale oppure non necessitano di una particolare protezione a causa della loro situazione patrimoniale. Già oggi questi investitori possono investire in fondi esteri non sottoposti a vigilanza.
Come importante correttivo al mancato requisito della vigilanza da parte della FINMA, all’amministrazione di L-QIF sono poste esigenze specifiche, che devono essere recepite da determinati istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA.
In particolare viene richiesto che un L-QIF con la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento sia amministrato da una direzione del fondo intitolata a delegare le decisioni di investimento a un gestore di patrimoni collettivi. Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF deve in linea di principio delegare la gestione, incluse le decisioni di investimento, a una direzione del fondo la quale, a sua volta, è intitolata a delegare le decisioni di investimento a un gestore di patrimoni collettivi.
Sebbene un L-QIF non sia quindi sottoposto alla vigilanza della FINMA, lo sono gli istituti competenti per l’amministrazione del L-QIF. Gravi violazioni dei loro obblighi relativi all’amministrazione di un L-QIF costituiscono irregolarità nell’ambito dell’organizzazione e chi le commette si espone, a livello di istituto, a provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza.