Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

Attualmente gli investitori qualificati investono già in fondi RAIF. A marzo 2019, il registro di commercio lussemburghese contava circa 600 RAIF, molti dei quali emessi anche da filiali di imprese svizzere. Tuttavia non si conosce il numero degli istituti di previdenza svizzeri e di altri investitori qualificati attualmente investiti in prodotti RAIF e la portata della loro esposizione.

5.1.3 Investitori non qualificati

Per gli investitori non qualificati la modifica della legge non comporta cambiamenti, poiché non possono investire in L-QIF.

5.1.4 FINMA

Nel caso di un L-QIF, per la FINMA viene meno essenzialmente l’ulteriore dispendio iniziale, necessario per il rilascio dell’approvazione o dell’autorizzazione di un fondo e per la vigilanza continua, incluse l’autorizzazione e l’approvazione dei cambiamenti correnti, ad esempio il cambiamento della banca depositaria o la modifica dei documenti del fondo.

Un L-QIF non è sottoposto alla vigilanza della FINMA, ma lo sono gli istituti competenti per la l’amministrazione, tenuti a garantire l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari applicabili a un L-QIF. Significative irregolarità nell’amministrazione del L-QIF sono rilevanti nell’ambito della vigilanza sull’istituto competente per l’amministrazione, poiché potrebbero segnalare irregolarità nell’organizzazione, pertanto saranno contenute nel rapporto di verifica del rispettivo istituto. Il rapporto sarà portato a conoscenza della FINMA, che si baserà su di esso per adottare provvedimenti adeguati fondati sulla legislazione in materia di vigilanza. La FINMA garantisce anche che la direzione del fondo di un L-QIF o il gestore patrimoniale incaricato disponga in qualunque momento di un’adeguata organizzazione d’esercizio e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione possiedano le indispensabili qualifiche professionali. Al momento dell’assunzione dell’amministrazione di un L-QIF, potrebbe essere necessaria da parte della FINMA una verifica preliminare dei cambiamenti organizzativi del titolare dell’autorizzazione. Per approfondimenti si rimanda al numero 3.1.2 e ai commenti all’articolo 118i AP-LICol.

Per la FINMA può dunque risultare un certo dispendio per la vigilanza relativamente a un L-QIF, in particolare nella verifica dei gestori di L-QIF. Allo stato attuale non è tuttavia quantificabile e dipende dal numero dei L-QIF che saranno creati. Si presume comunque una diminuzione delle spese per il personale della FINMA.