Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
obblighi di vigilanza nell’ambito delle decisioni di investimento la responsabilità incomba a un istituto sottoposto alla vigilanza e non alla direzione del fondo delegante, non sottoposta alla vigilanza.
Capoverso 2
La direzione del fondo può subdelegare le decisioni di investimento (art. 118g cpv. 2 AP-LICol). Un’eventuale subdelega da parte del gestore di patrimoni collettivi è retta dall’articolo 118g capoverso 3 AP-LICol. Si rimanda ai commenti in proposito.
Capoverso 3
Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol il cui accomandatario è una banca o un’assicurazione non deve delegare la gestione, poiché in questo caso la gestione, comprese le decisioni di investimento, compete già a un istituto sottoposto alla vigilanza della FINMA. La delega delle decisioni di investimento è retta dall’articolo 118g capoversi 2 e 3 AP-LICol.
Capoverso 4
Nello statuto o nel contratto di società si deve indicare il soggetto cui è delegata la gestione. In tal modo, si vuole creare trasparenza nei confronti degli investitori.
Art. 118i Società di audit
Capoverso 1
Tutte le disposizioni in materia di audit contenute nella LICol (verifica prudenziale e verifica dei conti annuali) si applicano parimenti a un L-QIF. Di conseguenza, anche un L-QIF è tenuto a coinvolgere una società di audit (cfr. art. 118a cpv. 2 in combinato disposto con gli art. 52, 107, 118 e 126 LICol), che deve accertare il rispetto delle disposizioni della LICol e l’esistenza dei presupposti corrispondenti anche nel prossimo futuro.
Ai fini di una verifica unitaria e in analogia con l’articolo 126 capoverso 3 LICol, la presente disposizione sancisce inoltre che, per la verifica di cui all’articolo 126 capoverso 1 LICol di un L-QIF, si debba incaricare la medesima società di audit della direzione del fondo dalla quale è diretto (fondo contrattuale di investimento) o che esercita la sua gestione (SICAV, SAcCol o SICAF). Nel caso in cui il L-QIF che riveste la forma giuridica di una SAcCol non sia tenuto a delegare la gestione a una direzione del fondo, essendo l’accomandatario una banca o un’assicurazione (cfr. art. 118h cpv. 3 AP-LICol), l’accomandatario e il L-QIF devono essere controllati dalla medesima società.
Come avviene per tutti gli investimenti collettivi di capitale, i dettagli concernenti la verifica di un L-QIF dovranno essere disciplinati nella legislazione di esecuzione in virtù dell’articolo 126 capoverso 6 LICol e quindi non possono essere anticipati in questa sede in maniera approfondita. Si sottolinea comunque che la verifica di un L-QIF non può essere meno rigorosa di quella cui è sottoposto un altro investimento collettivo di capitale.
Dal momento che la FINMA non esercita la sua vigilanza su un L-QIF, non deve essere messa a conoscenza dei rapporti di verifica concernenti il L-QIF. Il rapporto di