Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
conformemente alla legislazione fiscale. La possibilità per un L-QIF di rivestire tutte le forme giuridiche previste dalla LICol viene disciplinata espressamente in una disposizione separata ai fini di maggiore chiarezza (cfr. art. 118c AP-LICol).
Lettera a
L’investimento in un L-QIF offre numerosi vantaggi e opportunità, ma comporta pure determinati rischi (cfr. n. 3.1.2). Nell’interesse della protezione degli investitori, un L-QIF può dunque essere soltanto un investimento collettivo di capitale accessibile esclusivamente a investitori qualificati. La definizione di investitore qualificato è retta dall’articolo 10 capoverso 3 LICol. Per approfondimenti in merito alla limitazione della cerchia degli investitori si rimanda al numero 3.1.20.
Lettera b
La seconda esigenza posta a un L-QIF consiste nell’essere un investimento collettivo di capitale amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h AP-LICol. Le prescrizioni riguardanti l’amministrazione di un L-QIF costituiscono un importante correttivo alla rinuncia all’autorizzazione, all’approvazione e alla vigilanza della FINMA (cfr. n. 3.1.2), pertanto sono non solo un obbligo del L-QIF, ma anche un criterio della definizione. Se l’amministrazione non è delegata come sancito dalla legge, è data la fattispecie di attività non autorizzata, rilevante anche ai fini del diritto penale.
«Ammministrazione» è utilizzato come termine generico per indicare le attività contenute negli articoli 118g e 118h AP-LICol e non solo le decisioni di investimento. Per i dettagli si rimanda ai commenti agli articoli 118g e 118h AP-LICol.
Lettera c
Chi ottempera alle condizioni definite alle lettere a e b ha la facoltà, ma non l’obbligo, di rinunciare all’ottenimento dell’autorizzazione e dell’approvazione. Come terzo criterio della definizione, si presuppone quindi che un L-QIF non disponga né di un’autorizzazione né di un’approvazione.
Capoverso 2
La disposizione precisa che anche un L-QIF è in linea di principio assoggettato alla LICol. Le eccezioni sono espressamente disciplinate nella LICol (cfr. art. 13 cpv. 2bis e art. 15 cpv. 3 AP-LICol nonché le disposizioni del titolo terzo a). Si rimanda ai commenti ai singoli articoli.
Art. 118b Modifica dello stato di autorizzazione o approvazione
È ipotizzabile che un investimento collettivo di capitale, già in possesso di un’autorizzazione o di un’approvazione della FINMA, desideri diventare un L-QIF. In linea di principio è possibile, presupponendo ovviamente che siano adempiuti i requisiti dell’articolo 118a capoverso 1 AP-LICol, ossia che l’investimento collettivo di capitale in questione sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati e sia amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h. L’articolo 118b sancisce inoltre che siano tutelati i diritti degli investitori, i quali hanno acquisito quote di un prodotto autorizzato, approvato e sottoposto alla vigilanza. Qualora la vigilanza