Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

verifica della direzione del fondo competente o dell’accomandatario non includerà alcun rapporto di verifica esplicito concernente il L-QIF (in deroga all’art. 114 OICol-FINMA). Tuttavia, significative irregolarità nell’amministrazione del prodotto (del L-QIF) sono rilevanti nell’ambito della vigilanza sull’istituto competente per l’amministrazione, poiché potrebbero segnalare irregolarità nell’organizzazione, pertanto saranno contenute nel rapporto di verifica del rispettivo istituto. Il rapporto sarà portato a conoscenza della FINMA, che si baserà su di esso per adottare provvedimenti adeguati fondati sulla legislazione in materia di vigilanza. Per questo motivo è nell’interesse degli istituti competenti per l’amministrazione del L-QIF adempiere i loro obblighi relativi a un L-QIF conformemente alla legge.

Capoverso 2

La società di audit sottopone il rapporto di verifica concernente il L-QIF non solo al L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF, ma anche all’istituto competente per l’amministrazione secondo l’articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1 o 3 AP-LICol. Questa disposizione intende creare trasparenza. Nell’ambito della legislazione di esecuzione saranno poi da definire le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere a e b informeranno gli investitori in merito ai risultati della verifica.

Capitolo 2: Statuto degli investitori nel caso di L-QIF che sono investimenti collettivi di capitale aperti

Art. 118j Redazione e modifica del contratto del fondo

Capoverso 1

La disposizione corrisponde all’articolo 26 capoverso 1 LICol, fatta eccezione per l’obbligo della direzione del fondo di sottoporre il contratto del fondo alla FINMA per approvazione.

Per quanto riguarda il contenuto del contratto del fondo, si applica l’articolo 26 capoversi 2 e 3 LICol. Spetta dunque al Consiglio federale stabilire il contenuto minimo. In linea di principio, è presumibile che il Consiglio federale mantenga la disposizione vigente dell’articolo 35a OICol e la integri con i contenuti che la legge prescrive per un L-QIF, ad esempio l’avvertenza di cui all’articolo 118e capoverso 2 lettera b AP-LICol e l’indicazione del soggetto al quale sono delegate le decisioni di investimento (art. 118g cpv. 4 AP-LICol).

Capoversi 2-5

Con i capoversi 2–5 viene sostituito l’articolo 27 LICol, che contiene le competenze decisionali della FINMA. Il disciplinamento garantisce che la modifica del contratto possa entrare in vigore soltanto se gli investitori che non vi acconsentono hanno potuto riscattare le loro quote. A prescindere dall’esistenza di un termine contrattuale di disdetta, gli investitori devono avere 30 giorni di tempo per decidere se intendono riscattare le loro quote.