Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine

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Modifica della LICol (L-QIF)

stimenti né la ripartizione dei rischi, aspetti che devono però essere esposti nei documenti del fondo. Occorre inoltre sottolineare che un L-QIF è dispensato dall’obbligo di pubblicare un prospetto.

La protezione degli investitori è salvaguardata soprattutto limitando la possibilità di sottoscrivere un L-QIF a investitori qualificati, ossia operatori del mercato che sono tecnicamente qualificati, ricorrono a una consulenza professionale oppure non necessitano di una particolare protezione in considerazione della loro situazione patrimoniale.

Come importante correttivo al mancato requisito della vigilanza da parte della FINMA, all’amministrazione di L-QIF sono poste esigenze specifiche, che devono essere recepite da determinati istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA.

3.1.2 Punti centrali del L-QIF Prodotto per investitori qualificati

Considerazioni generali

L’investimento in un L-QIF offre numerosi vantaggi e opportunità, ma comporta pure determinati rischi, che non derivano in primo luogo dalla rinuncia all’autorizzazione, all’approvazione e alla vigilanza, bensì all’impostazione liberale delle prescrizioni di investimento. Nell’interesse della protezione degli investitori, un L-QIF può dunque essere soltanto un investimento collettivo di capitale accessibile esclusivamente a investitori qualificati, che dispongono di un elevato livello di qualifica e sono in grado di valutare le opportunità e i rischi di un investimento in un L-QIF.

Nella prassi, gli investitori qualificati svolgono di norma una «due diligence» dettagliata, prima di investire in un investimento collettivo di capitale, e sottopongono i loro investimenti a un monitoraggio costante. La situazione di partenza è dunque completamente diversa rispetto a quella degli investitori non qualificati.

Clienti privati facoltosi e investitori con un contratto scritto di gestione

patrimoniale

Ai sensi della LICol si considerano investitori qualificati i clienti professionali di cui all’articolo 4 capoversi 3–5 o all’articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi (art. 10 cpv. 3 LI-Col). Vi rientrano anche i clienti privati facoltosi e le strutture d’investimento private create per tali clienti che dichiarano di volere essere considerati clienti professionali nonché gli investitori con un contratto scritto di gestione patrimoniale sempre che non abbiano dichiarato di non voler essere considerati tali. Per queste due categorie è ipotizzabile che siano considerati qualificati pure gli investitori senza conoscenze sufficienti a comprendere i rischi di un L-QIF. Tuttavia, non sarebbe opportuno escludere queste persone dalla cerchia di investitori di un L-QIF, poiché la definizione degli investitori qualificati è stata esaminata e confermata di recente nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla LSerFi. Rispecchia dunque la volontà appena espressa dal Legislatore e deve essere rispettata. D’altro canto, non risultano motivi per cui le menzionate categorie di investitori qualificati in riferimento al L-QIF debbano essere trattate di-