Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
«Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities» del Financial Stability Board (FSB) e alle «Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes» dell’International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
Secondo l’articolo 78 capoverso 2 LICol, gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. Secondo l’articolo 109 capoverso 1 OICol, fanno eccezione in particolare gli investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di limitato impatto sul mercato. In funzione degli investimenti, della politica di investimento e della frequenza di riscatto, è quindi possibile che un investimento collettivo di capitale operi una certa trasformazione delle scadenze. Per evitare che ne derivino rischi di liquidità impossibili da controllare, il rapporto tra gli investimenti, la ripartizione dei rischi, la cerchia degli investitori, la frequenza di riscatto, da un lato, e la liquidità, dall’altro, deve essere adeguato.
Al centro si colloca l’adeguatezza del rapporto tra i parametri indicati e la liquidità. Tale criterio può essere soddisfatto (nuovamente) modificando ognuno dei parametri menzionati. Ad esempio, un fondo che detiene investimenti con un accesso limitato al mercato e desidera solo investimenti limitatamente liquidi può rispondere al criterio dell’adeguatezza prevedendo una disdetta a determinate scadenze oppure prolungando la frequenza di riscatto. Nel contempo, ad esempio nel caso di un fondo in valori mobiliari, l’articolo 54 LICol sancisce già che sono ammessi esclusivamente investimenti liquidi. Il rapporto è adeguato poiché, sulla base delle prescrizioni legali per gli investimenti, la liquidità è elevata.
L’adeguatezza del rapporto deve essere garantita per l’intera durata del ciclo di vita del prodotto. Il criterio della cerchia di investitori presuppone anche la necessità di conoscenze basilari sul tipo di investitori e su una possibile concentrazione degli investitori. La direzione del fondo può acquisire queste conoscenze con un dispendio ragionevole.
Art. 79 cpv. 1
Al rimando tra parentesi contenuto nella disposizione sono aggiunti gli articoli 118n e 118o AP-LICol.
Titolo dopo l’articolo 118
Titolo terzo a: Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 118a Definizione e applicabilità della legge
Capoverso 1
La disposizione contiene la definizione legale del L-QIF. Le esigenze enunciate devono essere soddisfatte cumulativamente. Già dalla frase introduttiva risulta che il L-QIF è un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol, di conseguenza anche