Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto poggia sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile e di diritto processuale civile.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Attualmente la Svizzera non è vincolata da alcun impegno internazionale nell’ambito della protezione del possesso e del diritto processuale civile, fatte salve le convenzioni bilaterali e multinazionali sulla competenza internazionale, il riconoscimento e l’esecuzione – la principale delle quali in materia civile e commerciale è la Convenzione di Lugano.
6.3 Forma dell’atto
Il nuovo atto normativo contiene norme di diritto fondamentali, che devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. L’atto normativo sottostà a referendum facoltativo.
6.4 Delega di competenze legislative
Il presente progetto non prevede alcuna delega di competenze legislative al Consiglio federale.
6.5 Protezione dei dati
La presente revisione del CC e del CPC non ha alcuna ripercussione sulla protezione dei dati.