Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto poggia sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile e di diritto processuale civile.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Attualmente la Svizzera non è vincolata da alcun impegno internazionale nell’ambito della protezione del possesso e del diritto processuale civile, fatte salve le convenzioni bilaterali e multinazionali sulla competenza internazionale, il riconoscimento e l’esecuzione – la principale delle quali in materia civile e commerciale è la Convenzione di Lugano.

6.3 Forma dell’atto

Il nuovo atto normativo contiene norme di diritto fondamentali, che devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. L’atto normativo sottostà a referendum facoltativo.

6.4 Delega di competenze legislative

Il presente progetto non prevede alcuna delega di competenze legislative al Consiglio federale.

6.5 Protezione dei dati

La presente revisione del CC e del CPC non ha alcuna ripercussione sulla protezione dei dati.