Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine

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Per quanto concerne la durata del termine di autotutela, una parte della dottrina ritiene che il possesso debba essere ripreso «immediatamente dopo il compimento della sottrazione del possesso»56. Altri autori ritengono che il possessore debba reagire subito dopo aver preso conoscenza della sottrazione del possesso o subito dopo che ne avrebbe potuto prendere conoscenza57. Riguardo alla nozione di «immediatamente» la dottrina fa notare che occorre reagire senza indugio («ohne Verzug»58) o che una reazione deve aver luogo in tempi brevi («innert kurzer Zeit»59). Alcuni autori sostengono anche che gli aventi diritto possono ricorrere all’azione dell’articolo 927 CC se non riprendono il possesso «immediatamente» dopo la sottrazione60. Secondo la dottrina del passato, invece, la nozione di «immediatamente» non va interpretata in modo letterale e il termine deve essere valutato dal giudice secondo il suo ragionevole apprezzamento e può durare anche qualche giorno, ad esempio quando il locatario, dopo un’assenza di qualche giorno, trova l’appartamento occupato dal locatore61. La ripresa del possesso non è più coperta dal diritto di autotutela soltanto se è trascorso talmente tanto tempo che appare come un attacco indipendente62.

Il Consiglio federale ritiene inadeguata la soluzione proposta dalla mozione 15.3531 che prevede un termine fisso di 48 o 72 ore per reagire nell’articolo 926 capoverso 2 CC. Intende invece fissare l’inizio del termine di autotutela di cui all’articolo 926 capoverso 2 CC al momento della presa di conoscenza della sottrazione del possesso. Sarà determinante il momento in cui il possessore, con la diligenza richiesta dalle circostanze, ha preso conoscenza o avrebbe potuto prendere conoscenza della sottrazione del possesso. Ciò è sufficiente a consolidare notevolmente il diritto di autotutela, come richiesto dalla mozione 15.3531. Viene invece mantenuta la nozione giuridica indeterminata di «immediatamente». In tal modo il giudice conserva il margine di apprezzamento necessario per poter tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso.

1.4.2 Concretizzazione dell’intervento delle autorità

Per mantenere l’ordine pubblico le autorità cantonali possono accordare il loro sostegno alle persone lese dall’occupazione di un immobile, in relazione al loro

56 Arnet/Eitel (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), Art. 926 ZGB N 4.

57 Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 16; Ostertag Fritz, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV: Das Sachenrecht, 3. Abteilung: Besitz und Grundbuch, Art. 926, Berna 1917; Art. 926 ZGB N 36.

58 Berger-Steiner/Schmid (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 14, Art. 929 ZGB N 2; ebenso Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), BK-Art. 926 ZGB N 16; nello stesso senso OSTERTAG (nota a piè di pag. 57), Art. 926 ZGB N 36.

59 Ernst (nota a piè di pag. 15), BSK-Art. 926 ZGB N 6; Homberger (nota a piè di pag. 55), Art. 926 ZGB N 25; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo (nota a piè di pag. 18), § 91 N 5.

60 Arnet/Eitel (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), Art. 926 ZGB N 4; Domej (nota a piè di pag. 15), KUKO-Art. 926 ZGB N 19; nello stesso senso Homberger (nota a piè di pag. 55), Art. 926 ZGB N 25.

61 Wieland Carl A., Zürcher Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Zurigo 1909, Art. 926 ZGB N 4a.

62 Homberger (nota a piè di pag. 55), Art. 926 ZGB N 25.