Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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essere chiesta soltanto per le occupazioni di immobili ma anche per qualsiasi tipo di turbativa o sottrazione del possesso di fondi. Secondo il modello dell’attuale diritto in materia di protezione del possesso, si tratta di consolidare complessivamente la protezione del possesso e della proprietà e non «soltanto» la protezione nei confronti delle occupazioni di immobili. La reale innovazione dell’avamprogetto consiste nel fatto che l’eliminazione della turbativa del possesso e la restituzione del possesso potranno essere ordinate con ordinanza giudiziale nei confronti di una cerchia indeterminata di persone. Le persone lese dall’occupazione di un immobile non subiranno più alcun svantaggio processuale dovuto al fatto che gli occupanti dell’immobile non possono essere determinati o mutano continuamente. Per tenere debitamente conto dei diritti procedurali degli interessati dall’ordinanza giudiziale, è prevista l’applicazione per analogia dei principi vigenti in materia di divieto giudiziale.
1.4.4 Alternative respinte
1.4.4.1 Introduzione di un termine in ore
Tempi di reazione rigidi e brevi, avulsi dalle possibili circostanze concomitanti possono complicare l’esercizio dell’autotutela e rivelarsi controproducenti per tutti gli interessati, in particolare per i proprietari di immobili. Anche in Francia e Spagna i tempi di reazione fissati a 48 rispettivamente 72 ore non si sono rivelati una base adeguata per un rapido sgombero di polizia, perché i possessori apprendono spesso l’occupazione della loro abitazione soltanto dopo la scadenza di tale termine. Dopo che il termine è scaduto infruttuoso rimane una lunga e costosa procedura penale e/o civile per ottenere lo sgombero e recuperare il possesso. Anche se l’articolo 926 capoverso 2 CC sancisse un tempo di reazione di 48 o 72 ore, non è certo che le forze cantonali di polizia adatterebbero a tali tempi le loro procedure standardizzate per le occupazioni di immobili70. In considerazione di questi elementi il Consiglio federale propone di attuare le richieste della mozione 15.3531 con una nuova normativa sull’inizio del termine di autotutela di cui all’articolo 926 capoverso 2 CC (cfr. in proposito n. 1.3).
1.4.4.2 Creazione di una procedura speciale
Nel suo parere per la Fédération romande immobilière del gennaio 2016, citato anche nel parere esterno, il Prof. Dr. Wermelinger propone un nuovo articolo 926 capoverso 2bis CC:
«[l]orsqu’il se voit confronté à l'usurpation d’un immeuble à des fins d’habitation, le possesseur peut en expulser le ou les usurpateurs dans le jour ouvrable suivant le
70 Cfr. SRF Telegiornale regionale Zurigo Sciaffusa del 12.09.2017, Neue Regeln bei Hausbesetzung - Mehr Macht für Zürcher Hausbesetzer bei Besetzungen?, in cui il portavoce del Dipartimento della sicurezza di Zurigo mette in questione l’influsso di una modifica dei termini nel CC sulle modalità con cui la città di Zurigo affronta le occupazioni di immobili: www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/mehr-macht-fuer-zuercherhausbesitzer-bei-besetzungen (stato: 19.06.2020).