Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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tiva futura, anche se gli sono comunicati soltanto per via telefonica82. La dottrina mette in questione i vantaggi pratici della procedura riguardante le azioni di manutenzione. La particolare celerità della procedura non è sempre soddisfatta dalla pratica e comporta notevoli rischi procedurali: in particolare il rischio di inosservanza di un termine in caso di turbative ripetute, che in determinate circostanze possono costituire un’unità; in tal caso è la prima turbativa a far decorrere il termine. A ciò si aggiunge anche che la possibilità di modificare l’azione dopo la sua introduzione è limitata, per non permettere l’elusione del termine dell’azione di manutenzione con successive modifiche dell’azione, le vie di ricorso sono ridotte ed è sostanzialmente impossibile contestare l’apprezzamento delle prove83. Il § 344 öABGB ammette l’autotutela per la protezione del possesso in caso di pericolo imminente, ma soltanto se non è possibile ottenere tempestivamente un intervento statale84.
3 Commento dei singoli articoli
Art. 926 cpv. 2
La vigente normativa dell’articolo 926 capoverso 2 CC sulla ripresa del possesso va completata sotto un importante profilo senza modificare fondamentalmente l’attuale concezione della disposizione, che ha dimostrato la sua validità. L’inizio del tempo di reazione durante il quale è possibile riprendere il possesso va fissato nel momento in cui il possessore è venuto o avrebbe potuto venire a conoscenza, con la diligenza ragionevolmente esigibile, della sottrazione del possesso. Rispetto al diritto vigente, la modifica sancisce nella legge il momento iniziale determinante per il legittimo diritto di autotutela sotto forma di ripresa del possesso e la situazione è così chiarita e migliorata a vantaggio del possessore.
Il momento della presa di conoscenza da parte del possessore, da cui decorre il termine, va inteso in senso oggettivo. Spetta ai giudici valutare, in considerazione delle circostanze concrete del singolo caso, entro quale termine il possessore – facendo prova della diligenza richiesta dalle circostanze e secondo l’ordinario andamento delle cose nonché l’esperienza generale della vita, quindi secondo buona fede – avrebbe potuto o dovuto venire a conoscenza dell’atto di usurpazione. Vanno considerati anche il tipo di utilizzazione del fondo, la sua ubicazione nonché i provvedimenti e le possibilità esistenti e disponibili di sorveglianza e amministrazione e anche alcuni aspetti soggettivi come ad esempio la distanza tra il fondo e il domicilio o il luogo di soggiorno del possessore, oppure la durata di un’eventuale assenza (per ferie) del possessore. La diligenza di cui deve far prova il possessore è proporzionale all’utilizzazione del fondo: per gli immobili che rimangono vacanti a lungo nelle grandi agglomerazioni urbane il possessore dovrà far prova di maggiore dili-
82 Georg E. Kodek, in: Fasching/Konecny, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, III/2, 3a ed., § 454 N. 244 e N. 252 seg.
83 Georg E. Kodek (nota a piè di pag. 82), § 454 N. 10, 256; Entscheid des Landgerichts Eisenstadt del 22.05.2007 (decisione del tribunale distrettuale di Eisenstadt), numero di riferimento RES0000134, incarto numero 37R66/07s.
84 Georg E. Kodek (nota a piè di pag. 82), § 454 N. 134 segg..