Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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presuppone che il possessore originario non abbia più in alcun modo il dominio della cosa; a tal fine è sufficiente una sottrazione parziale del fondo. Contrariamente all’autotutela di cui all’articolo 926 capoverso 2 CC, non occorre che la cosa sia stata sottratta con l’uso della forza o in modo clandestino. È sufficiente un atto di usurpazione, vale a dire la mancanza di consenso o di un altro motivo giustificativo o un diritto prevalente secondo l’articolo 927 capoverso 2 CC26.
L’azione di manutenzione di cui all’articolo 928 CC può essere proposta come azione di cessazione, azione inibitoria o azione di risarcimento dei danni, se il dominio sulla cosa non è sottratto ma pregiudicato. È considerata come turbativa soltanto una lesione durevole del dominio della cosa da parte del possessore o una seria minaccia di lesione grave, fermo restando che la gravità risulta dalle disposizioni di legge sull’esercizio del possesso. Come l’azione di reintegra anche l’azione di manutenzione presuppone soltanto un atto di usurpazione vietato. Tuttavia l’articolo 928 CC non prevede una riserva del diritto prevalente analoga a quella dell’articolo 927 capoverso 2 CC. Ciononostante, non è possibile decidere sull’azione di manutenzione indipendentemente dalla questione del diritto prevalente27.
1.2.5 Protezione del possesso nella procedura civile28
A titolo preliminare occorre rilevare che, malgrado gli articoli 927 seg. CC in combinato disposto con l’articolo 937 capoverso 2 CC accordino alla persona lesa dall’occupazione di un immobile pretese autonome a una protezione di diritto civile, la protezione possessoria può avere sempre e solo una funzione provvisoria e garantire esclusivamente una protezione giuridica cautelare. Le sentenze in materia di protezione del possesso portano soltanto al ripristino o al mantenimento dell’effettivo potere sulla cosa, ma non decidono sul diritto alla cosa in sé. Di conseguenza, possono essere annullate da una successiva sentenza sulla protezione petitoria del possesso29. Rientrano nella protezione petitoria le azioni rivendicatoria e negatoria secondo l’articolo 641 cpv. 2 CC, l’azione risultante da un’iscrizione nel registro fondiario secondo l’articolo 937 capoverso 1 CC nonché i rimedi giuridici secondo gli articoli 679, 684 e 975 CC.
Poiché alle regole di diritto materiale sulla protezione del possesso non è stata data attuazione specifica nel diritto di procedura civile, quando si fa ricorso all’articolo 927 seg. CC in combinato disposto con l’articolo 937 capoverso 2 CC in
26Ernst (nota a piè di pag. 15), BSK-Art. 927 ZGB N 1 f.;Arnet Ruth/Eitel Paul, CHK –
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, Zurigo 2016, Art. 927 ZGB N 2 e 5; sentenza TF 4A 197/2017 del 13 marzo 2018 consid. 3.2.2.
27Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Art. 928 ZGB N 4; Arnet/Eitel (nota a piè di
pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), Art. 928 ZGB N 2, 4; Ernst (nota a piè di pag. 15), Art. 928 ZGB N 1 segg.; DTF 135 III 633 consid. 3.1; sentenza TF 5A 59/2010 del 22 marzo 2010 consid. 2.1; sentenza TF 5A 828/2010 del 28 marzo 2010 consid. 3.
28Cfr. nel complesso e per maggiori dettagli Mabillard (nota a piè di pag. Fehler! Text-
marke nicht definiert.), BT, I. E.
29 Sentenza TF 4A 197/2017 del 13 marzo 2018 consid. 3.1; sentenza TF 5P.220/2000 del
6 settembre 2001 consid. 2b.