Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine

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conto soltanto degli interessi privati ad esempio del proprietario dell’immobile, ma anche degli interessi pubblici della collettività. Tale protezione presuppone soltanto (1) l’illiceità della lesione del possesso, (2) il dominio di fatto della parte lesa sulla cosa e (3) la proporzionalità delle misure di protezione15.

Secondo l’articolo 926 capoverso 1 CC, la difesa del possesso è un «mezzo difensivo» per respingere le turbative dirette del possesso che eccedono quanto inevitabilmente connesso con la convivenza umana, fermo restando che non occorre né uso della forza né un comportamento colpevole. È ammesso come misura difensiva ogni atto proporzionale volto a respingere la turbativa per tutta la sua durata e purché non vi si sia acconsentito. Tuttavia, l’articolo 926 capoverso 1 CC non conferisce al possessore il diritto di proporre azione16.

Secondo l’articolo 926 capoverso 2 CC, la ripresa del possesso è disponibile come «controffensiva» se la cosa è stata completamente sottratta. Poiché la ripresa del possesso non può più essere considerata come legittima difesa, questo diritto di autotutela presuppone inoltre che il possesso sia stato sottratto con la forza o clandestinamente e impone al possessore di reagire «immediatamente». Se questi presupposti supplementari sono adempiuti, il possessore può fare tutto quanto richiesto dalle circostanze per riprendere il dominio di fatto della cosa, fermo restando che nemmeno in questo ambito gli viene riconosciuto un diritto di proporre azione civile17. Alla luce della giurisprudenza una reazione è tempestiva quando (1) le misure adottate dal possessore per riprendere l’immobile sono state prese immediatamente dopo l’occupazione di quest’ultimo e (2) il possessore non ha sospeso le misure accettando, anche solo provvisoriamente, la situazione. Non appena le misure di ripresa del possesso vengono sospese in circostanze che possono essere interpretate come consenso espresso o tacito, il diritto di riprendere il possesso si estingue18.

Secondo l’opinione dominante l’articolo 926 capoverso 2 CC prevale in quanto lex specialis sul diritto generale di autotutela di cui all’articolo 52 capoverso 3 CO; tuttavia, se il possessore non interviene immediatamente contro l’occupazione

15 Ernst Wolfgang, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Basilea 2015, Art. 926 ZGB N 1,

7 con rimando alla sentenza TF 6S.5/2004 del 21 maggio 2005 consid. 2; Domej Tanja, Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basilea 2012, Art. 926 ZGB N 17 segg.; Stark Emil/Lindemann Barbara, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Der Besitz, Berna 2016, Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB, N 2a, 2b, 4 segg., 104, Art. 926 ZGB N 22; sentenza TF 1P.109/2006 del 22. giugno 2006 consid. 5.1; Berger-Steiner Isabelle/Schmid Dominik, OFK – Orell Füssli Kommentar, ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Zurigo 2016, Art. 926 ZGB N 2 seg., 15 con rimando alla DTF 128 IV 250 consid. 3.2 pag. 253 seg.

16 Ernst (nota a piè di pag. 15), Vorbem. Art. 926-929 ZGB N 12 seg., Art. 926 ZGB N 2 segg.; Berger-Steiner/Schmid (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 8, 13.

17 Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 13, 16; Ernst (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 6 con rimando alla sentenza del Tribunale cantonale del Cantone di Zurigo, ZR 1985, pag. 235 seg.; Berger-Steiner/Schmid (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 14, Art. 929 ZGB N 2; Domej (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 17, 19; Egger Rochat (nota a piè di pag. 6), n. marg. 246.

18 Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Rumo-Jungo Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurigo 2015, § 92 N 5; Ernst (nota a piè di pag. 15), Vorbem. Art. 926-

929 ZGB N 13, Art. 926 ZGB N 5 seg.; Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 9 seg., Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB N 26 seg., 35; sentenza TF 1P.109/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5; DTF 118 IV 292.