Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

─ nell’applicazione della procedura sommaria i proprietari possono incontrare difficoltà riguardanti la prova, poiché sono ammessi come mezzi di prova soltanto i documenti;

─ per quanto concerne le misure cautelari, alla luce della situazione di fatto creata dai provvedimenti di protezione del possesso, si pone il quesito della proporzionalità dell’obbligo di prosecuzione del procedimento con l’introduzione dell’azione.

Anche la mozione 15.3531 critica la carente efficacia della vigente tutela giurisdizionale, perché i proprietari di immobili devono adire la via civile che ha una certa durata ed, essendo relativamente complessa, rende impossibile un risultato rapido.

Alla luce di una valutazione complessiva della problematica delle occupazioni di immobili, la presente revisione del CC e del CPC si prefigge di migliorare la situazione delle persone lese dall’occupazione di un immobile. A tal fine occorre basarsi sui provvedimenti in materia di protezione del possesso già previsti nel CPC (art. 258 segg. CPC). Le agevolazioni previste nell’attuare la protezione del possesso hanno carattere preventivo e si prefiggono di ridurre al minimo l’uso privato della forza. Gli occupanti di immobili devono sapere che i proprietari dispongono di mezzi giuridici efficaci per ottenere una rapida evacuazione da parte della polizia. L’avamprogetto propone un adeguamento generale della protezione del possesso e rinuncia a sancire nel Codice civile una normativa speciale per le occupazioni di immobili. In seguito, nel commento delle singole disposizioni, con la nozione di possessore non si intende quindi soltanto il proprietario dell’immobile.

In futuro l’attuazione pratica della protezione del possesso sotto forma di sgombero di fondi occupati continuerà a dipendere anche dal diritto cantonale (di polizia). Come il legislatore federale anche il legislatore cantonale è tra i principali destinatari degli obblighi di protezione risultanti dai diritti fondamentali (cfr. n. 1.2.2) ed è tenuto a esaminare sotto questo aspetto l’idoneità del diritto cantonale di polizia in quanto base generale di protezione.

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.4.1 Inizio e durata del diritto di autotutela

Nell’ambito della difesa del possesso secondo l’articolo 926 capoverso 1 CC, un possessore può difendersi fintanto che dura l’attacco o il tentativo di sottrazione e non ha consentito alla turbativa del possesso50. Se vi è stata sottrazione del possesso , secondo l’articolo 926 capoverso 2 CC il possesso può essere ripreso soltanto «immediatamente». La richiesta principale della mozione 15.3531 è la mitigazione dell’obbligo di reagire immediatamente per riprendere possesso dell’immobile, obbligo imposto al proprietario dall’articolo 926 capoverso 2 CC. La mozione critica il fatto che il diritto di autotutela ha praticamente perso ogni efficacia a causa della

50 Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 10; Berger-Steiner/Schmid (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 13 con rimandi a Ernst (nota a piè di pag. 15), BSK-Art. 926 ZGB N 5.