Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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essere rivolta (anche) a una cerchia indeterminata di destinatari. Se al possessore di un fondo sono note tutte le persone che turbano o sottraggono il possesso del fondo medesimo, non sussiste un interesse giuridico sufficiente per emanare un’ordinanza giudiziale nei confronti di una cerchia indeterminata di persone e quindi non è possibile servirsi di tale procedura; le pretese vanno invece attuate in un procedimento contraddittorio86. Pertanto l’ordinanza giudiziale non si applicherà alle controversie di vicinato né in particolare a quelle concernente la locazione o l’affitto, nelle quali ci si può e ci si deve attendere che il possessore conosca gli autori o possa identificarli senza grandi oneri; in questi casi si applicheranno le forme di procedura e le normative attuali, segnatamente l’espulsione.
Come il divieto giudiziale, l’ordinanza giudiziale è pronunciata soltanto su richiesta del possessore in un procedimento unilaterale, senza sentire prima le persone interessate. È imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario (art. 29 cpv. 4 CPC)87. La competenza per materia è determinata dal diritto cantonale. Trattandosi di una procedura di volontaria giurisdizione, si applica il principio inquisitorio limitato secondo l’articolo 255 lettera b CPC88: il giudice accerta d’ufficio i fatti. Deve convincersi che i fatti allegati dal richiedente sussistono, ma non è obbligato a esaminarli. Se necessario, il giudice chiede altre prove al richiedente, fermo restando che non vi sono restrizioni quanto ai mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 lett. c CPC)89. Per analogia con il divieto giudiziale, nel capoverso 2, oltre all’obbligo generale di collaborare del richiedente, sono limitati e precisati due aspetti del presente principio. In primo luogo, il richiedente deve documentare il proprio possesso del fondo in questione (in particolare con un estratto del registro fondiario, un contratto di costruzione, un contratto di locazione o di affitto) (prova in senso stretto); se tale prova non può essere fornita, la richiesta deve essere respinta per mancanza di legittimazione attiva. Inoltre, nella richiesta va resa plausibile l’illecita turbativa o sottrazione del possesso del fondo con i mezzi di prova ammissibili secondo l’articolo 254 CPC. In secondo luogo, il richiedente deve illustrare anche il suo interesse giuridico degno di protezione (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) e quindi in particolare il fatto che l’ordinanza giudiziale sia (anche) rivolta contro una cerchia indeterminata di destinatari. Per evitare gravi abusi di diritto nel ricorso all’ordinanza giudiziaria (p. es. contro locatari assenti e sgraditi, titolari di una servitù o vicini ecc.), i giudici dovranno verificare in questo contesto anche se la cerchia dei probabili usurpatori è effettivamente formata da persone
86 Per analogia con il divieto giudiziale, cfr. Michael Lazopoulos/Stefan Leimgruber, OFK – Orell Füssli Kommentar, ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, ZPO 258 N 4 con rimando alla sentenza del Tribunale cantonale del Cantone di Zurigo ZR 112 Nr. 5, consid. B; Güngerich Andreas, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Berna 2012, Art. 258 N 5; Tenchio Luca/Tenchio Kristina, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2017, Art. 258 N 2 seg.
87 Il foro della volontaria giurisdizione secondo l’articolo 19 CPC non si applica, cfr. Güngerich Andreas (nota a pié di pag. FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.), Art. 258 N 6.
88 Ingrid Jent-Sørensen (nota a pié di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), Art. 258-
260 N 6.
89 Mazan Stephan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2017, ZPO 255 N 7; Güngerich Andreas (nota a pié di pag. FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.), Art. 255 N 2.