Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
diritto di autotutela di cui all’articolo 926 CC. Le condizioni alle quali le autorità intervengono a tutela di diritti privati sono però in linea di massima di competenza del diritto pubblico cantonale. Anche i Cantoni devono tuttavia rispettare i principi del diritto federale applicabili all’operato statale, quali la sussidiarietà e il divieto dell’arbitrio nonché le garanzie generali di procedura e i pertinenti diritti fondamentali63.
Anche in caso di occupazioni di immobili, il diritto vigente prevede che l’autotutela possa esercitata con o senza l’aiuto delle autorità, fermo restando che per l’ammissibilità dell’autotutela non ha alcuna importanza se il sostegno della polizia o del giudice civile sia disponibile o no. La concomitanza di possibilità diverse può essere fonte di confusione nella pratica. Inoltre, stricto sensu, il diritto di autotutela cessa non appena viene richiesto l’intervento dell’autorità. In ultima analisi, l’intervento dell’autorità permette di rispettare il monopolio statale dell’uso della forza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autotutela secondo l’articolo 926 CC è esclusa nei casi in cui può tempestivamente essere ottenuto l’intervento delle autorità. In proposito il Tribunale federale ha constatato non solo che l’autotutela secondo l’articolo 52 capoverso 3 CO presuppone che, secondo le circostanze del caso, sia impossibile ottenere tempestivamente l’intervento delle autorità e che soltanto l’autotutela possa impedire che la pretesa sia vanificata o il suo esercizio essenzialmente complicato64, ma anche che ciò vale pure per l’autotutela del possesso perché l’articolo 926 capoverso 3 CC vieta ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze65. Nella letteratura è controverso in quale misura l’autotutela debba essere ammissibile se l’assistenza delle autorità è disponibile. Vi è tuttavia accordo sul fatto che, nei casi in cui l’intervento ufficiale risulterebbe tardivo, è permesso un diritto di autotutela proporzionale66.
È dubbio se la polizia abbia l’obbligo di intervenire in caso di occupazione di un immobile, anche a prescindere da una decisione esecutiva. Per quanto concerne l’obbligo di intervento fondato sulla garanzia della proprietà, il Tribunale federale ha stabilito che – fintanto che il possessore non accetta l’occupazione dell’immobile – sussiste una grave lesione del possesso e che possono essere inficiati non soltanto i diritti privati delle persone lese dall’occupazione ma anche l’ordine pubblico. Il possessore ha quindi in linea di massima un diritto all’intervento della polizia, ma questo diritto non è assoluto e incondizionato. La polizia è obbligata a intervenire soltanto in base (1) al mandato generale di polizia o a una base legale elaborata in
63 Mabillard (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), BT, I.C.6a); DTF 119 Ia 28 consid. 2 pag. 30 seg.; sentenza TF 1P.624/1989 dell’8 maggio 1991 consid. 3a (nota a piè di pag. 52); Waldmann Bernhard/Borter Emanuel, Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basilea 2015, Art. 46 BV N 5 segg., 16 segg.
64 Sentenza TF 4P.148/2001 del 25 ottobre 2001 consid. 3b.
65 Sentenza TF 4P.148/2001 del 25 ottobre 2001 consid. 3b.
66 Sentenza TF 4P.148/2001 del 25 ottobre 2001 consid. 3b; DTF 128 IV 250, consid. 3.2 pag. 253 seg.; sentenza TF 6S.5/2004 del 21 maggio 2004 consid. 2.2; Ostertag (nota a piè di pag. 57), BK-Art. 926 ZGB N 29; Arnet/Eitel (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), Art. 926 ZGB N 4, 6; Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Art. 926 ZGB N 17, 23; Homberger (nota a piè di pag. 55), Art. 926 ZGB N 26; Sutter- Somm (nota a piè di pag. FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.), n. marg. 1331; Ernst (nota a piè di pag. 15), Art. 926 N 7; Mabillard (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), BT, I.C.6b).