Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine

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genza che per la casa unifamiliare di campagna in cui vive, durante la sua assenza per ferie.

In futuro, il termine entro il quale il possessore deve riprendere la cosa dopo aver preso conoscenza dell’usurpazione continuerà a essere disciplinato secondo la normativa attuale, secondo cui il possessore deve reagire immediatamente, ossia senza indugio. La sua reazione deve avvenire entro breve tempo e non dopo un tempo tale da far apparire la ripresa della cosa come un attacco indipendente. A tale riguardo rimangono applicabili i principi elaborati dal Tribunale federale, secondo cui gli atti di ripresa devono aver luogo immediatamente e non possono essere sospesi – nemmeno provvisoriamente – per evitare di perdere il diritto di autotutela perché viene a mancare un atto di usurpazione vietato (cfr. in proposito anche il n. 1.4.1).

Gli atti di difesa, vale a dire di difesa del possesso, continueranno a dover essere valutati secondo l’articolo 926 capoverso 1 CC. In linea di massima sono ammissibili fintanto che dura l’attacco o il tentativo di sottrazione e il possessore non vi ha consentito. La revisione lascia sussistere anche la vigente normativa sulla ripresa del possesso delle cose mobili.

Per motivi di comprensibilità, il complemento proposto implica una riformulazione della versione tedesca dell’intera disposizione esclusivamente dovuta a motivi redazionali e priva di conseguenze sul contenuto, a parte l’inserimento proposto qui. Per promuovere l’unità e la coerenza dell’ordinamento giuridico svizzero, nella versione tedesca l’espressione obsoleta «auf frischer Tat betroffen» è sostituita dall’espressione «auf frischer Tat ertappt». Anche questo intervento è un puro adeguamento redazionale e non ha alcuna ripercussione sul contenuto della disposizione.

Art. 926 cpv. 3

Il vigente divieto di ogni via di fatto del possessore non giustificata dalle circostanze sancito nell’articolo 926 capoverso 3 CC è un limite dell’autotutela che deve essere completato o precisato codificando la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale sui limiti dell’autotutela e sull’obbligo delle autorità di polizia di intervenire per proteggere i diritti privati. Tenuto conto delle competenze legislative cantonali nel diritto di polizia e alla luce della relatività degli obblighi di protezione derivanti dai diritti fondamentali, nell’avamprogetto è possibile e opportuno inserire soltanto una precisazione legislativa (federale) del principio della proporzionalità.

L’integrazione proposta dall’avamprogetto, secondo cui le autorità competenti devono fornire tempestivamente al possessore l’intervento richiesto dalle circostanze, rende l’esercizio dell’autotutela una via di fatto non giustificata se il tempestivo intervento delle autorità è effettivamente disponibile. Laddove quindi – in una prospettiva ex ante – non vi è alcun pericolo nel ritardo, occorre chiedere l’intervento delle autorità conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale85. La forma nella quale è richiesto e concesso tale intervento – un procedimento civile, penale o di polizia – non ha alcuna importanza. Se impiega vie di fatto mal-

85 Sentenza TF 4P.148/2001 del 25 ottobre 2001 consid. 3b; DTF 128 IV 250 consid. 3.2 pag. 253 seg.