Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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per attuare la mozione 15.3531. In seguito vi sono stati altri colloqui con l’autore della perizia e sono stati consultati altri esperti.
1.2 Oggetto dell’avamprogetto: protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi
1.2.1 Osservazioni preliminari
Prima di presentare la nuova normativa proposta, viene fornita una panoramica del vigente diritto in materia di protezione del possesso e della relativa pratica delle autorità cantonali, basandosi sull’esempio dell’occupazione di immobili. Dal punto di vista della dogmatica giuridica la nozione di occupazione di immobile designa la presa di possesso, a volte con l’uso della forza, di un immobile da parte di occupanti la cui pretesa è priva di fondamento legale o contrattuale. Manca quindi un motivo valido per il possesso e il diritto di proprietà del proprietario dell’immobile è pertanto violato4. Occorre fondarsi sulle circostanze concrete per stabilire quali disposizioni sulla protezione del possesso siano pertinenti e se l’occupazione dell’immobile vada qualificata come turbativa del possesso (art. 926 cpv. 1 CC) o spoglio del possesso (art. 926 cpv. 2 CC).
Non sussiste occupazione di immobile rilevante ai fini della protezione del possesso se, secondo il principio della buona fede, è sorto un vincolo contrattuale in seguito a dichiarazioni tacite di volontà o comportamenti concludenti degli interessati. In questo contesto entrano in considerazione soprattutto un rapporto di locazione o un prestito; a tale riguardo occorre però rilevare che né il rapporto contrattuale della locazione (art. 253 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO5) né quello del prestito (art. 305 CO) vengono quasi mai costituiti per atto concludente, il primo a causa della scarsa propensione dell’occupante dell’immobile a pagare la pigione e il secondo per la mancanza dell’atto di consegna tipico del prestito6.
1.2.2 Protezione del possesso in quanto diritto fondamentale7
Le occupazioni di immobili possono ledere più diritti fondamentali. La garanzia della proprietà secondo l’articolo 26 della Costituzione federale (Cost.)8ha
4Widmer Carmen Ladina, Auflösung eines Vereins mit widerrechtlichem Zweck, Anmer-
kung zu BGE 133 III 593, Jusletter 17 marzo 2008, n. marg. 11.
5RS 220.
6Widmer (nota a piè di pag. 4), n. marg. 12 segg.; Egger Rochat Gwendoline, Les squatters
et autres occupants sans droit d’un immeuble, Zurigo 2002, n. marg. 94 seg.; 103, 106 segg.; DTF 133 III 593 consid. 4.1 seg. pag. 594 seg. Cfr. nel complesso e per maggiori dettagli Mabillard (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.).
7Cfr. nel complesso e per maggiori dettagli Mabillard (nota a piè di pag. Fehler! Text-
marke nicht definiert.), BT, I.B.
8 RS 101.