Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
grado sia disponibile l’aiuto delle autorità, il possessore supera i limiti dell’autotutela consentita. Tuttavia, se l’intervento statale sarebbe stato tardivo, l’autotutela proporzionata è ammissibile. Quindi, la tutela delle autorità prevale sull’autotutela del possesso in tutti i casi in cui può essere ottenuta tempestivamente. Per analogia con l’autotutela generale di cui all’articolo 52 capoverso 3 CO, è inoltre chiarito che l’esercizio dell’autotutela può essere soltanto sussidiario e presuppone quindi che l’intervento delle autorità non possa essere ottenuto tempestivamente.
In linea con la giurisprudenza del Tribunale federale sull’obbligo di intervento delle autorità di polizia in caso di occupazioni di immobili, il complemento del capoverso 3 proposto dall’avamprogetto esige che le autorità (di polizia o altre autorità statali) intervengano se, alla luce delle circostanze del singolo caso, possono tutelare tempestivamente il possesso. Il diritto del possessore all’intervento non è tuttavia assoluto. Un intervento della polizia presuppone dapprima una base legale a tutela dei diritti privati nonché la presa di conoscenza della turbativa del possesso. Devono inoltre essere possibili contro la turbativa provvedimenti di polizia proporzionali secondo una ponderazione degli interessi. Il diritto all’intervento delle autorità di polizia è escluso nella misura in cui non vi è pericolo nel ritardo o sono tempestivamente disponibili altre misure statali. Rimangono applicabili il principio della proporzionalità e in particolare anche i principi di opportunità e sussidiarietà. Pertanto le autorità di polizia dispongono di un ampio margine di apprezzamento per l’eliminazione di turbative del possesso, come ad esempio lo sgombero di un immobile occupato, e, per stabilire se l’obbligo di intervenire sussiste, va sempre tenuto conto, oltre che dei già citati aspetti, anche di circostanze di fatto come le capacità e i mezzi limitati della polizia. In generale, quando è confrontata con occupazioni di immobili, la polizia deve riuscire a compiere un atto di equilibrismo considerando gli aspetti giuridici, politici e di sicurezza.
Modifica del Codice di procedura civile (CPC)
Art. 248 lett. c
L’avamprogetto mira a istituire lo strumento dell’ordinanza giudiziale, che permette al possessore di chiedere al giudice di ordinare a ignoti di cessare la turbativa del possesso o di restituire il possesso sottratto. L’ordinanza giudiziale completa quindi il divieto giudiziale secondo gli articoli 258 segg. CPC, provvedimento di tutela del possesso già vigente. Pertanto la norma è inserita nel Titolo quinto, capitolo 4 del CPC. Per analogia con il divieto giudiziale, anche all’ordinanza giudiziale deve essere applicabile la procedura sommaria.
Titolo prima dell’art. 258
Nel titolo prima degli articoli 258 segg. deve essere aggiunta la menzione dell’ordinanza giudiziale. Con l’aggiunta dell’ordinanza giudiziale il capitolo 4 del Titolo quinto del CPC disciplina, in sezioni separate, sia il divieto giudiziale sia il