Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Diritto comparato

2.1 Germania

Le occupazioni di case e fondi adempiono la fattispecie penale della violazione di domicilio di cui al § 123 del Codice penale tedesco e quindi, secondo il diritto tedesco, costituiscono una violazione della pubblica sicurezza, che autorizza i Bundesländer (Stati federali tedeschi) a compiere interventi di polizia. L’eliminazione di una tale turbativa rientra nella competenza della polizia. Pertanto, l’obbligo della polizia di intervenire sussiste anche se, secondo il diritto in materia di polizia e di ordine dei Bundesländer, la polizia ha un dovere di proteggere i diritti privati soltanto se la protezione giudiziaria non può essere ottenuta tempestivamente e se la realizzazione del diritto senza intervento della polizia rischia di essere impossibile o di essere sostanzialmente complicato. Per effettuare lo sgombero forzato in base a un atto esecutivo di diritto civile, il debitore dello sgombero (occupante dell’immobile) deve essere indicato per nome o essere identificabile con certezza nel titolo esecutivo. Secondo la giurisprudenza più recente del Bundesgerichthof (Tribunale federale tedesco), il diritto vigente non ammette un «titolo contro ignoti» o un titolo legato al fondo76.

2.2 Francia

In Francia la procedura di sgombero di un’abitazione occupata e la sua durata dipendono essenzialmente dal tempo trascorso dall’inizio dell’occupazione e dal fatto che a essere occupata sia un’abitazione primaria o secondaria o un’abitazione vacante. Se è possibile fornire una prova documentale che l’abitazione occupata è un’abitazione primaria (domicilio principale), la vittima dell’occupazione può ottenere lo sgombero della sua abitazione in modo relativamente rapido presentando querela penale alla polizia. Se l’abitazione occupata è un’abitazione secondaria e l’occupazione risale a meno di 48 ore prima, lo sgombero da parte della polizia può, in determinate circostanze, avvenire senza decisione giudiziaria. Questo termine di 48 ore non è tuttavia sancito in alcuna legge; si tratta soltanto di un termine stabilito nella prassi della polizia e del pubblico ministero («délai de flagrance», termine di flagranza), la cui applicazione e giustificazione sono controverse77. Tuttavia, se nelle prime 48 ore non viene fatto nulla, poi per ottenere lo sgombero va sempre adita la via giudiziaria. La procedura dura di regola da sei a dieci mesi e presuppone che almeno un occupante dell’immobile sia indicato per nome al giudice. Ponendo in vigore la «legge ELAN» il legislatore francese ha inasprito le prescrizioni a sfavore degli occupanti. Da una parte, dopo il che il giudice ha pronunciato l’espulsione, il termine di attesa di due mesi non vale più (articolo L.412-1 del Code des procédures civiles d’exécution [Codice delle procedure civili di esecuzione]). Dall’altra, è stata allentata l’applicazione della «trêve hivernale» (tregua invernale), che dura dal

76 Decreto del Bundesgerichtshof del 13 luglio 2017, I ZB 103/16.

77 Invece, per quanto riguarda il termine si rimanda all’articolo 53 del codice di procedura penale francese e al termine di 8 giorni fissatovi in relazione ai «délits flagrants» (reati flagranti) per la durata delle inchieste del pubblico ministero.