Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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cautelari di protezione possessoria basta illustrare (i) il possesso dell’immobile e (ii) l’effettiva o temuta lesione del possesso causata dell’occupazione dell’immobile. La proporzionalità e la ponderazione degli interessi non devono soddisfare esigenze elevate, poiché la protezione del possesso si prefigge unicamente di ripristinare lo stato precedente35. Se concessi, i provvedimenti cautelari portano finalmente a una protezione definitiva del possesso (possessoria), fatta salva la decisione sulla protezione petitoria del possesso. Tuttavia, il giudice è tenuto ad ammettere pienamente le pretese secondo gli articoli 927 seg. CC soltanto se, alla luce delle circostanze concrete, la sola possibilità di realizzare (provvisoriamente) la protezione materiale del possesso è data da provvedimenti (satisfattori)36. Rinunciare alla prosecuzione dei provvedimenti ordinati e a introdurre l’azione è possibile soltanto se l’azione sarebbe completamente inutile e contraria al principio della buona fede, se i provvedimenti non potessero essere annullati e se la parte avversa avrebbe in linea di massima soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. Sebbene la dottrina consideri un’eccezione la protezione cautelare del possesso, perché il provvedimento decide definitivamente in merito alla protezione possessoria ed eventualmente alla controparte restano soltanto pretese di risarcimento dei danni, il legislatore ha sancito il principio della prosecuzione del procedimento con l’introduzione dell’azione e non ha previsto alcuna eccezione. Quindi in linea di massima va condotta (1) una procedura cautelare per il possessorio, (2) un procedimento per la prosecuzione del possessorio e (3) un procedimento per il petitorio. In molti casi, ci si può quindi chiedere quale sia l’interesse di dover ottenere, prima di un’eventuale azione petitoria, un giudizio definitivo sulla pretesa di protezione possessoria del possesso già soddisfatta nella procedura cautelare37.
Vi è infine la possibilità di ottenere un divieto giudiziale (art. 258 CPO) che vieti qualsiasi turbativa del possesso. In via di principio, soltanto le persone che dispongono di un diritto reale possono chiedere un divieto giudiziale, non coloro che sono esclusivamente possessori del fondo. Il divieto deve inoltre essere rivolto alla collettività e non può essere inflitto contro persone determinate. Le pretese di protezione del possesso secondo l’articolo 927 seg. CC contro determinati autori noti della turbativa vanno fatte valere in una procedura contraddittoria. Inoltre, contro il divieto chiunque può interporre opposizione non motivata entro 30 giorni della pubblicazione. In questo modo il divieto diviene inefficace nei confronti della persona che
35Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB N 106 segg.,
Art. 929 N 10; Ernst (nota a piè di pag. 15), Vorbem. Art. 926-929 ZGB N 43 segg., 49 segg., Art. 929 N 4; Sutter-Somm (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), n. marg. 1335; Sprecher Thomas, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2017, Art. 261 ZPO N 10, 29, 34, 39, 47, 55, Art. 262 ZPO N 32, 47 segg.
36Stark/Lindemann (nota a piè di pag. 15), Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB N 109; Sutter-
Somm (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), n. marg. 1349; Ernst (nota a piè di pag. 15), Vorbem. Art. 926–929 ZGB N 45 segg.; Ernst (nota a piè di
pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), pag. 106 segg.
37 Zürcher Johann J., ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2016, Art. 263 ZPO N 3; sentenza TF 4P.201/2004 del 29 novembre 2004 consid. 4.2; Ernst (nota a piè di pag. 15), Vorbem. Art. 926-929 ZGB N 43 segg.; Sprecher (nota a piè di pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.), Art. 263 ZPO N 16. Di altro parere Huber Lucius, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo 2016, Art. 263 ZPO N 23.