Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine
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ignote al richiedente. Nei casi dubbi è possibile effettuare questa verifica con un onere relativamente poco importante, ad esempio con l’esame dell’estratto del registro fondiario (per quanto concerne potenziali titolari di servitù) o l’elenco telefonico o rivolgendosi al controllo abitanti competente (per quanto concerne i potenziali locatari).
Secondo il capoverso 3, il giudice decide senza indugio. Questa differenza rispetto al divieto giudiziale è giustificata perché l’ordinanza giudiziale si prefigge innanzitutto la cessazione di una violazione del possesso già verificatasi. In caso di ammissione della richiesta, il giudice della decisione emana d’ufficio anche i necessari provvedimenti esecutivi. Come mezzi esecutivi entrano in considerazione gli strumenti previsti dalla legge (in particolare dall’art. 343 CPC); di regola in caso di occupazione di immobili sarà ordinato lo sgombero del fondo.
Art. 260b Pubblicazione e opposizione
Per garantire i diritti di procedura fondamentali degli usurpatori sconosciuti che sono oggetto dell’ordinanza giudiziale, anche contro l’ordinanza giudiziale deve poter essere formata opposizione. Secondo l’articolo 260b CPC va applicato per analogia l’articolo 260 CPC. Chi non vuole riconoscere l’ordinanza giudiziale, può interporre opposizione presso il giudice che l’ha emanata. L’opposizione non deve essere motivata, ma richiede sempre l’indicazione della propria identità. Nei confronti dell’autore dell’opposizione, l’ordinanza giudiziale diviene inefficace e il possessore richiedente è rinviato alla procedura contenziosa. Per imporre l’ordinanza deve quindi essere proposta azione. A differenza dell’articolo 260 CPC, il termine dell’opposizione non è di 30 ma soltanto di 10 giorni e inizia con la pubblicazione dell’ordinanza giudiziaria secondo l’articolo 259 CPC. Poiché la turbativa del possesso è già avvenuta al momento della pronuncia dell’ordinanza giudiziaria, si può supporre che, dalla pubblicazione ai sensi dell’articolo 259 CPC, gli usurpatori prendano immediatamente conoscenza dell’ordinanza medesima e quindi un breve termine di opposizione di 10 giorni appare giustificato. A prescindere dall’opposizione, l’ordinanza giudiziale, come il divieto giudiziale, non passa in giudicato sostanziale. Dopo la scadenza del termine d’opposizione, le persone interessate dall’ordinanza giudiziale possono pertanto chiedere che ne sia verificata la legittimità mediante un’azione di accertamento. Nel contempo ciò significa che la pretesa del richiedente secondo l’articolo 927 seg. CC non diviene pendente con la richiesta di emanazione di un’ordinanza giudiziale e il termine di cui all’articolo 929 capoverso 2 CC non viene rispettato90.
Per il rimanente, secondo l’articolo 260b, anche per l’ordinanza giudiziale valgono per analogia le normative degli articoli 259 e 260 CPC, in particolare per la pubblicazione e l’opposizione, con l’eccezione del diverso termine di opposizione. Quindi l’ordinanza giudiziale deve essere pubblicata (p. es. pubblicazione nel foglio ufficiale) ed essere affissa in modo ben visibile sul fondo (p. es. con tavole e/o affissi). Il richiedente è responsabile della pubblicità ai sensi dell’articolo 259 CPC e, in caso di lite, deve anche fornirne la prova. Come già rilevato, un’opposizione tempestiva
90 Tenchio Luca/Tenchio Kristina (nota a pié di pag. FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.), Art. 258 N 2.