Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 36 pagine

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nuovo istituto dell’ordinanza giudiziale. Prima dell’articolo 258 viene aggiunto anche il titolo della sezione sul divieto giudiziale.

Titolo prima dell’art. 260a

Prima del nuovo articolo 260a viene inserito il titolo del capitolo 4, sezione 2 relativo all’ordinanza giudiziale.

Art. 260a Principio

Come complemento dei provvedimenti a tutela del possesso di cui agli articoli 258 segg. CPC, l’avamprogetto propone di istituire l’ordinanza giudiziale, un nuovo atto di giurisdizione volontaria; come il divieto giudiziale, il nuovo provvedimento è diretto contro una cerchia indeterminata di persone. A differenza del divieto giudiziale, che conferisce una protezione preventiva del possesso, l’ordinanza giudiziale si prefigge invece di eliminare le turbative del possesso già esistenti, nonché le sottrazioni del possesso di fondi tentate o compiute, o di ripristinare la situazione precedente. Essa costituisce un’ulteriore procedura di attuazione delle pretese derivanti dalla protezione del possesso. Rimangono tuttavia disponibili le vigenti procedure di diritto civile. Le persone lese dall’occupazione di un immobile continuano a essere libere di attuare i loro diritti optando per un altro tipo di procedura applicabile secondo il diritto vigente o di farlo in parallelo all’ordinanza giudiziale (cfr. in proposito il n. 1.2.5).

Il capoverso 1 del nuovo articolo 260a stabilisce i principi: è legittimato a chiedere l’emanazione di un’ordinanza giudiziale qualsiasi possessore di un fondo spogliato o turbato nel suo possesso da un atto di usurpazione. A differenza del divieto giudiziale, occorre soltanto il possesso di un fondo, ma non la titolarità di un diritto reale, cosicché anche i possessori derivati che locano o affittano il fondo hanno diritto di chiedere l’ordinanza. In caso di occupazione di un immobile, di regola viene completamente sottratto il potere effettivo sull’immobile. Sono tuttavia possibili anche sottrazioni del possesso parzialmente compiute o tentate, ragion per cui la nuova normativa copre espressamente questi casi. L’occupazione di un immobile è il principale ma non l’unico caso di applicazione dell’ordinanza giudiziale, che può essere richiesta per qualsiasi tipo di spogliazione o turbativa del possesso di un fondo. Scopo dell’istituzione del nuovo strumento è la cessazione della violazione del possesso, ragion per cui il dispositivo dell’ordinanza ingiunge a ogni persona di fare o non fare un determinato atto (restituire, abbandonare, sgomberare ecc.). In caso di occupazioni di immobili, oltre all’abbandono dei locali, il giudice può ordinare anche di prendere con sé i propri beni, di lasciare le chiavi o di lasciare aperte le porte. L’ordinanza giudiziale è provvista di un termine (data e ora) per ottemperare a quanto ordinato. Non si pone quindi il problema di dover limitare temporalmente l’ordinanza giudiziale, come avviene per il divieto giudiziale.

Come il divieto giudiziale, anche l’ordinanza giudiziale non è rivolta contro una determinata persona, ma contro una cerchia indeterminata di persone – segnatamente contro le persone ignote e non autorizzate che turbano o sottraggono il possesso di un fondo con un atto di usurpazione. L’ordinanza giudiziale deve dunque sempre