Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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di revisione. La durata proposta va a sottolineare la differenza che c’è tra il modello d’utilità, con il suo effetto «bloccante» e il brevetto con esame completo (con un periodo di protezione doppio rispetto al modello d’utilità).

Capitolo 2 Modifica degli atti tecnici e oggetto dell’esame (art. 90 – 91)

Art. 90 A. Modifica degli atti tecnici

Capoverso 1: la procedura di registrazione dei modelli d’utilità avrà tempi più brevi rispetto a quelli previsti per i brevetti. Questo rappresenta un vantaggio fondamentale per i depositanti. Affinché ciò sia possibile, la procedura per i modelli d’utilità ammette, diversamente da quanto previsto per i brevetti all’articolo 58 LBI, una sola possibilità di modificare gli atti tecnici della domanda. Questo fa sì che l’IPI non sia tenuto, nel corso della breve procedura di esame, a informare ogni depositante e a fissare per ognuno di questi un termine per rispondere, che, in alcuni casi, dura più della durata totale della procedura di registrazione stessa.

Capoverso 2: analogamente a quanto previsto per il brevetto (art. 58 cpv. 2 LBI), anche nel caso del modello d’utilità, la modifica non può essere tale da estenderne l’oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.

Art. 91 B. Oggetto dell’esame

Capoverso 1: il motivo per cui la procedura di esame risulta più rapida nel caso dei modelli d’utilità è da ricondurre all’assenza di un vero e proprio esame materiale. Dal profilo materiale l’IPI esamina unicamente i motivi di esclusione. Questa prassi è in linea con quella attualmente in vigore per l’esame materiale di una domanda di brevetto, nel cui contesto non sono esaminate le condizioni della novità e dell’attività inventiva (art. 59 cpv. 4 LBI). Inoltre, in virtù delle garanzie procedurali generali (diritto di audizione), il depositante viene ascoltato prima che la domanda sia eventualmente respinta.

Capoverso 2: per contrastare il deposito di domande di modello d’utilità palesemente abusive, l’IPI è autorizzato a respingere le domande che infrangono manifestamente le prescrizioni legali64. Tale disposizione si ispira all’articolo 24 capoverso 3 LDes; viene così ripreso, nel diritto in materia di modelli d’utilità, uno strumento comprovato in questo contesto. Per garantire all’IPI la flessibilità necessaria, si è rinunciato anche in questa occasione a inserire nella legge una definizione di ciò che è manifestamente abusivo. È sicuramente il caso delle invenzioni già ampiamente conosciute (come la domanda di modello d’utilità per proteggere la ruota). Con riferimento all’articolo 2 capoverso 2 del CC, l’IPI si avvarrà di questa possibilità con moderazione, come già nell’applicazione del diritto del design. Dal momento che la mozione Hefti che ne è alla base vede il modello d’utilità come un sostituto del vecchio brevetto svizzero sottoposto a esame parziale, il capoverso 2 non può essere utilizzato come escamotage per introdurre l’esame completo anche per i modelli d’utilità. Il capoverso 2 si applica soltanto in quei casi in cui risulti «manifestamente», ossia senza che vi sia la necessità di procedere a un vero e proprio esame, che le invenzioni depositate non soddisfano le condizioni di protezione. L’obiettivo generale della presente proposta di revisione è infatti quello di una maggiore qualità e certezza del diritto, e quindi di una valorizzazione del sistema dei brevetti svizzero. In questo senso, la possibilità di respingere le domande abusive è fondamentale.

Capoverso 3: come già previsto per i brevetti non esaminati (art. 59 cpv. 6 LBI), il depositante o chiunque sia autorizzato a consultare gli atti può chiedere, pagando un emolumento, che l’IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. Questo permette ai depositanti o a terzi potenzialmente interessati dal modello d’utilità di farsi una prima idea dell’esistenza a buon diritto o meno del modello d’utilità già in sede di procedura di rilascio.

Capitolo 3 Scissione (art. 92)

Art. 92 Scissione

Capoversi 1 e 5: in base all’articolo 92 AP-LBI i depositanti possono trasmettere, per la medesima invenzione, una domanda di modello d’utilità successiva e rivendicare la data del deposito della domanda di brevetto anteriore. Questo permette loro, nella migliore delle ipotesi, di vedersi rilasciare dall’IPI un titolo di protezione nel giro di poche settimane, in attesa di conoscere l’esito dell’esame della domanda di brevetto. Con il modello d’utilità così ottenuto, i depositanti possono procedere contro chiunque utilizzi abusivamente la loro invenzione dinanzi alle autorità doganali svizzere (art. 86a–86k LBI) o ai tribunali (art. 66–86 LBI), prima ancora del rilascio del brevetto (non ancora completamente esaminato). Per i depositanti ciò rappresenta un grande vantaggio: le possibilità di difesa sulla base di una semplice domanda di brevetto sono molto limitate; secondo il diritto vigente, i depositanti sono infatti tenuti ad attendere il rilascio del brevetto (al termine di una procedura di registrazione della durata di diversi anni) o a procedere contro terzi sulla base della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)65, con tutte le incertezze del caso.

Capoverso 2: la possibilità di far derivare un modello d’utilità da una domanda di brevetto sussiste tanto per le domande di brevetto svizzero quanto per le domande di brevetto europeo o internazionale che esplicano i loro effetti in Svizzera.

Capoverso 3: la data di priorità della domanda di brevetto anteriore va necessariamente rivendicata quando la domanda di brevetto anteriore è ancora pendente. La successiva procedura di registrazione e il rilascio del modello d’utilità possono tuttavia avvenire anche se la domanda di brevetto anteriore non è più pendente. La fattispecie introdotta con il presente articolo ricorda la divisione della domanda di brevetto secondo l’articolo 57 LBI. La scissione è consentita soltanto fintantoché il modello d’utilità è protetto, vale a dire fino al più tardi al decimo anno a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto anteriore.

Capoverso 4: come nel caso della divisione della domanda di brevetto, neppure nel caso di un modello d’utilità derivato da una domanda di brevetto anteriore l’oggetto può estendersi oltre il contenuto rivendicato in occasione della domanda di brevetto anteriore.

Capitolo 4 Cancellazione e modifica del modello d’utilità, spese ripetibili e procedura (art. 93 – 96)

Art. 93 A. Cancellazione

64 Il sistema dei brevetti svizzero è stato a più riprese criticato per via della mancanza di un esame completo (e quindi di un esame della novità), che permetterebbe di brevettare (nuovamente) persino la ruota.

65 RS 241