Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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Il progetto proposto per il modello d’utilità adempie le rivendicazioni formulate dalla mozione nel senso che permette di registrare rapidamente un titolo di protezione a costi non superiori a quelli del brevetto attuale. La registrazione rapida è possibile perché la domanda non viene sottoposta a un esame completo dei contenuti e non è prevista una procedura di opposizione. Sebbene tragga ispirazione da soluzioni estere equivalenti, il modello d’utilità proposto è stato impostato in modo da tenere conto delle specificità svizzere e delle esigenze dei depositanti locali. Grazie alla procedura di registrazione particolarmente rapida, il nuovo titolo di protezione dà altresì ai depositanti la possibilità di difendere le loro invenzioni in tribunale ancora prima del rilascio del brevetto. Una procedura di cancellazione semplice e rapida risponde all’esigenza dei concorrenti e di eventuali terzi di far revocare un modello d’utilità eventualmente rilasciato a torto (art. 93–96 AP-LBI). In questi casi l’IPI funge da prima istanza. Le sue decisioni possono essere impugnate davanti al TAF. La protezione conferita dal nuovo titolo di protezione può inoltre essere estesa ad altri Paesi che prevedono il modello d’utilità.
Altri aspetti della revisione
Criterio di unità nelle procedure successive al rilascio del brevetto
Per quel che concerne l’unità dell’invenzione, la revisione prevede un adeguamento alla CBE e alla giurisprudenza dell’UEB. In linea di massima ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione; le forme speciali d’esecuzione possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti (artt. 52 e 55 LBI). In virtù del diritto vigente il criterio di unità vale sia per la domanda di brevetto (artt. 52 e 55 LBI) sia per le modifiche del brevetto successive, per esempio nel quadro di una rinuncia parziale (art. 25 LBI), di nullità parziale (art. 27 cpv. 3 LBI) o di cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI). Mentre il criterio di unità è centrale nel quadro del rilascio dei brevetti, i casi di applicazione nelle procedure successive sono molto rari. L’obiettivo inizialmente perseguito da questa regolamentazione, ossia di garantire all’IPI, in veste di autorità di esame, sufficienti introiti derivanti dalle tasse, non è raggiunto. La costituzione di nuovi brevetti genera inoltre spese supplementari a carico dei depositanti.
Nell’ambito della revisione il criterio di unità è quindi abrogato per quel che riguarda rinuncia parziale, nullità parziale e cessione parziale. Se, a seguito di una rinuncia parziale, il criterio non è più soddisfatto il depositante non è più tenuto a costituire nuovi brevetti per le rivendicazioni non unitarie. Ciò comporta tra l’altro un’ingente riduzione dei costi che rende il sistema dei brevetti più attrattivo per i depositanti, in linea con le rivendicazioni della mozione Hefti. Contestualmente la regolamentazione svizzera è adeguata alla CBE e alla giurisprudenza dell’UEB.
Per le cessioni parziali (art. 30 cpv. 2 LBI) è tuttavia necessario mantenere la possibilità di costituire nuovi brevetti. A questo fine è previsto un meccanismo autonomo analogamente a quanto previsto dalla legge vigente (art. 25 LBI; art. 30 cpv. 2 e 3 AP-LBI). Si consente così al titolare iniziale chiamato a cedere una parte del brevetto a seguito di un’azione per cessione di costituire nuovi brevetti per le rivendicazioni rimanenti (e non perderne così nessuna).
Introduzione di una nuova causa di nullità, modifiche relative alla rinuncia parziale
Un brevetto può essere limitato nel quadro di una procedura di opposizione, ma anche nell’ambito di un’azione per nullità o a seguito di una dichiarazione di rinuncia parziale. Ai fini della certezza del diritto è indispensabile che tale limitazione sia valutata uniformemente in tutte le procedure. In questo contesto l’elenco delle cause di nullità è completato con quello dell’estensione illecita del campo di protezione del brevetto (art. 26 cpv. 1 lett. cbisAP-IPI). Una modifica del brevetto non può determinare l’estensione del contenuto divulgato nella domanda iniziale. Nella LBI vigente manca la base legale per l’esame giudiziario. La revisione modifica anche l’articolo 24 LBI sulla rinuncia parziale. Parallelamente, i criteri per la rinuncia parziale sono uniformati a quelli della CBE.
Utilizzo dell’inglese nella procedura di deposito
In tutto il mondo l’inglese è la lingua franca della ricerca e della tecnica e, di riflesso, anche della documentazione brevettuale. Nel quadro della procedura di rilascio del brevetto, il depositante ha quindi grande interesse a presentare documenti elaborati e messi in circolazione nel contesto internazionale tanto più che, oltre ai costi, la traduzione di tali documenti comporta il rischio di errori e imprecisioni che mettono a repentaglio la trasparenza e la certezza del diritto. La presente revisione tiene conto dell’interesse a usare nella procedura di deposito per quanto possibile la lingua inglese.
Intensificazione della collaborazione internazionale a livello tecnico-amministrativo
Sul piano internazionale gli uffici dei brevetti hanno intensificato la collaborazione per quanto riguarda le procedure di rilascio. Questa collaborazione permette di condividere e utilizzare i risultati delle ricerche e degli esami anche nelle procedure nazionali. Anche l’IPI deve poter concludere accordi internazionali riguardanti per esempio lo scambio e l’uso reciproco dei risultati di ricerche e di rapporti sullo stato della tecnica con gli altri uffici dei brevetti regionali e nazionali.
Modifiche redazionali
Nell’ambito della presente revisione vengono apportate alla LBI modifiche di natura formale, non sollecitate dalla mozione Hefti. Si tratta prevalentemente di modifiche o precisazioni redazionali della versione tedesca, francese e italiana. Nella versione tedesca il termine «Patentbewerber» viene per esempio sostituito con il più moderno «Anmelder». Nel testo francese il tempo verbale futuro è sostituito con quello presente in conformità con la «Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (GLLOC)»49. I termini «zurückweisen» e «Zurückweisung» vengono precisati da «nichteintreten» in relazione alle manchevolezze formali e da «abweisen» per quelle materiali di una domanda di brevetto. La LBI viene inoltre adeguata in base alla terminologia della OBI decisa in occasione dell’ultima revisione. Bisognerà infine trasporre dalla LBI alla OBI alcune disposizioni riguardanti la procedura di rilascio o la pubblicazione – in analogia alla legge sulla protezione dei marchi (LPM)50 e alla LDes.
Modifica della struttura della LBI
La struttura della LBI è modificata con lo scopo di renderla più chiara. A ogni titolo di protezione corrisponde ora un titolo. Le disposizioni relative al rispettivo titolo di protezione sono suddivise in capitoli e sezioni.
49 Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (GLLOC), https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/langues/aidesredaction-et-traduction/guide-linguistique-des-lois-et-ordonnances-de-la-confederation--.html#-1658183743
50 RS 232.11