Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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Art. 74 n. 3 e 4 (concerne soltanto il testo francese) nonché 6

Le modifiche di cui nelle versioni tedesca e francese sono di natura redazionale. Quanto alla versione tedesca, si rimanda al commento all’articolo 5. Quanto a quella francese, invece, il termine «demandeur» è sostituito con «demandeur au civil», al fine di distinguere la figura del depositante da quella dell’attore.

Titolo secondo: Modelli d’utilità (artt. 87–102)

A complemento dell’esame completo si vuole introdurre un modello d’utilità senza esame con protezione di durata ridotta, equivalente all’attuale brevetto svizzero senza esame completo. Nella nuova struttura della LBI questa ripartizione porta ora il titolo «Modello d’utilità».

Capitolo 1: Disposizioni generali (artt. 87 – 89)

Art. 87 A. Definizione

Capoversi 1 e 2: come i brevetti, anche i modelli d’utilità sono rilasciati soltanto per le invenzioni. Per questa ragione, le condizioni necessarie per definire tale un’invenzione e quelle da soddisfare per ottenere la protezione sono riprese, invariate, dalla parte dedicata ai brevetti (art. 1 cpv. 1 LBI; cfr. anche art. 88 AP-LBI in merito alle divulgazioni non opponibili). L’invenzione deve essere una soluzione tecnica a un problema, deve essere nuova e utilizzabile industrialmente nonché implicare un’attività inventiva.

Capoverso 3: analogamente, sono escluse dalla protezione conferita dal modello d’utilità tutte le fattispecie dichiarate non brevettabili, per esempio le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura (art. 3 lett. a). Il fatto che le condizioni definite per i brevetti e i modelli d’utilità coincidano è voluto. Se le condizioni fossero diverse, verrebbe a crearsi una grande zona grigia e l’IPI e i tribunali sarebbero costretti a dirimere numerose e complesse questioni legate alla necessità di un distinguo tra i due titoli di protezione. Inoltre, sorgerebbero dei problemi per i depositanti svizzeri nel momento in cui dovessero decidere di estendere la protezione del loro modello d’utilità svizzero a Paesi che prevedono condizioni più restrittive per la protezione dei modelli d’utilità. La soluzione adottata garantisce la maggiore compatibilità possibile su scala internazionale. Quanto ai motivi di esclusione dalla protezione, nel caso del modello d’utilità se ne aggiungono alcuni altri. La rapida procedura d’esame prevista non si presta per le invenzioni nei settori biotecnologico, farmaceutico e chimico: da un lato, perché in questi settori si pongono regolarmente questioni tecniche, ma anche giuridiche, complesse; dall’altro, perché, per non andare a complicare la procedura di rilascio dei modelli d’utilità, non è prevista una procedura di opposizione (è invece prevista una procedura di cancellazione, artt. 93–96 AP-LBI): Lo stesso vale per le invenzioni che riguardano procedimenti. Anche queste sollevano spesso complesse questioni di fatto e di diritto. Di conseguenza, i brevetti incentrati su questo tipo di invenzione sono spesso oggetto di difficili azioni per nullità. Con l’introduzione dell'esame completo il progetto si propone tra le altre cose di risolvere queste questioni già in sede d’esame. Il rilascio di un modello d’utilità per questo tipo di invenzione contrasterebbe pertanto con l’obiettivo della presente revisione. Anche gli esempi di regolamentazione in Germania e altri Paesi citati nella mozione Hefti escludono i procedimenti dalla protezione del modello d’utilità. La registrazione di modelli d’utilità è quindi esclusa per tutti i settori menzionati (cpv. 3 lett. b–d). I depositanti di simili invenzioni possono optare per un brevetto con esame completo e il pubblico, dal canto suo, ha la possibilità di far esaminare i brevetti rilasciati in tali settori con un’opposizione.

Art. 88 B. Divulgazioni non opponibili

Capoverso 1: la divulgazione di un’invenzione prima del deposito della domanda compromette sostanzialmente la sua novità e quindi una delle condizioni poste per il rilascio del brevetto o del modello d’utilità. Le cosiddette «divulgazioni non opponibili» rappresentano una deroga a questo severo principio e prevedono che, a certe condizioni, un depositante possa ottenere un titolo di protezione anche se l’invenzione non era più nuova nel giorno del deposito della domanda. Questa proposta si ispira all’articolo 7b LBI, che prevede a sua volta, per i brevetti, un disciplinamento molto rigido in materia di divulgazioni non opponibili di un’invenzione. Nel caso dei modelli d’utilità tale disciplinamento è però meno rigido, in linea con quanto avviene in Germania e con le esigenze, per esempio, delle scuole universitarie, sulle quali è esercitata una forte pressione per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati delle ricerche. La proposta in questione prevede infatti la possibilità di una divulgazione non opponibile ad opera del depositante o del suo dante causa durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, e questo indipendentemente dal contesto, dalla portata e dall’obiettivo della divulgazione (cpv. 1 lett. b). Una divulgazione è considerata non opponibile anche nel caso di impiegati o ricercatori non a conoscenza della severa regolamentazione in materia di brevetti o addirittura in malafede che rendono accessibile al pubblico l’invenzione prima del deposito della domanda di modello d’utilità (cpv. 1 lett. a). L’incertezza giuridica che ne deriva è contenuta in virtù del breve intervallo di tempo fissato in questo contesto.

Capoverso 2: al momento del deposito della domanda di modello d’utilità non è richiesta alcuna delucidazione o alcuna documentazione in merito alle divulgazioni occorse in precedenza. Il depositante può tuttavia decidere di mettere agli atti indicazioni di questo genere relative a eventuali divulgazioni non opponibili. In caso di contestazione, incombe al titolare del modello d’utilità l’onere di dimostrare che la condizione di novità era soddisfatta al momento della domanda. Questo significa che il titolare deve provare che le divulgazioni occorse prima del deposito della domanda di modello d’utilità soddisfacevano tutte le condizioni indicate nel presente articolo.

Art. 89 C. Durata massima

Secondo alcuni studi, la durata massima ottimale della protezione conferita da un modello d’utilità va dai sette ai dodici anni63. Inizialmente, in Germania e in Francia, la durata massima prevista era di sei anni, ma, per aumentare i vantaggi derivanti dal modello d’utilità per i depositanti, è stata col tempo portata a dieci anni. Attualmente, nella maggior parte dei Paesi, la durata massima della protezione conferita da un modello d’utilità si aggira intorno ai dieci anni. È questa la durata di protezione che prevede anche la presente proposta

63 Cfr., p. es., Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States, 2015 (disponibile in inglese); https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63.