Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 138 definisce le condizioni formali che le domande internazionali devono soddisfare nonché le indicazioni che i depositanti devono fornire all’IPI su richiesta. Quanto al contenuto, l’articolo rimane invariato. Una modifica sostanziale riguarda però le traduzioni: ai sensi dell’articolo 138 lettera d LBI, le domande internazionali devono essere tradotte in una lingua ufficiale svizzera. La presente proposta di revisione dispone invece che vengano ora accettate anche domande redatte in lingua inglese. Tale decisione tiene conto del fatto che in ambito brevettuale la maggior parte degli atti e documenti è redatta in questa lingua. In linea con l’articolo 58a capoverso 3 AP-LBI, che prevede la possibilità di pubblicare brevetti svizzeri in lingua inglese, e con l’articolo 135a AP-LBI, che ammette anche domande internazionali in lingua inglese, secondo l’articolo 138 lettera d AP-LBI si potrà ora rinunciare a una traduzione nel caso di domande di brevetto internazionali redatte in questa lingua. Questo permetterà ai depositanti di brevetti di risparmiare sui costi di traduzione, talvolta molto elevati, e renderà quindi più interessante il deposito di una domanda anche sotto il profilo economico.
La nuova regolamentazione non ha tuttavia alcun effetto sulla lingua della procedura. Le decisioni dell’IPI e di altre autorità coinvolte (p. es. il TAF) dovranno continuare a essere redatte in una lingua ufficiale svizzera (art. 33a PA). Laddove necessario, le autorità coinvolte potranno inoltre continuare a ordinare una traduzione (art. 33a cpv. 4 PA).
Art. 139
Capoverso 1: con il passaggio all’esame completo, una ricerca sullo stato della tecnica dovrà essere eseguita per ogni domanda di brevetto depositata in Svizzera (art. 57a AP-LBI). Per garantire che le domande internazionali siano equivalenti a quelle nazionali, il capoverso 1 introduce l’obbligo sostanziale di una ricerca complementare nel caso delle domande internazionali: questo permette all’IPI, in qualità di autorità di esame, di garantire che tutte le domande di brevetto, siano queste nazionali o internazionali, soddisfino gli stessi standard qualitativi.
Capoverso 2: a seconda dell’origine e del contenuto della ricerca internazionale, potrebbe non essere necessario procedere all’elaborazione di un rapporto complementare sullo stato della tecnica volto a garantire la qualità dell’esame del brevetto. In questi casi, il capoverso 2 permette all’IPI di rinunciare a tale rapporto complementare. Ulteriori modifiche in merito non sono necessarie nell’ambito della presente proposta di revisione. Le condizioni necessarie per una simile rinuncia saranno disciplinate al momento della revisione delle direttive per l’esame dell’IPI ed eventualmente del diritto d’esecuzione, in occasione della quale verrà tenuto conto delle esperienze pratiche fatte finora.
Art. 140 cpv. 3
L’articolo 140 disciplina il divieto di cumulare la protezione nel caso di brevetti derivati da una domanda internazionale e brevetti svizzeri aventi come oggetto la medesima invenzione. Nell’ambito della presente proposta di revisione, tale disciplinamento rimane invariato nella misura in cui fa esclusivo riferimento ai brevetti. Con l’introduzione dei modelli d’utilità, che possono avere come oggetto la medesima invenzione protetta da un brevetto, la questione del cumulo della protezione si pone tuttavia anche in riferimento al rapporto tra brevetti e modelli d’utilità. A tal proposito, si rimanda al commento all’articolo 20a AP-LBI.
Il capoverso 3 dispone quindi che modelli d’utilità e brevetti svizzeri derivati da una domanda internazionale e aventi come oggetto la medesima invenzione possono coesistere.
Art. 140f cpv. 2
La richiesta è dichiarata irricevibile in caso di manchevolezze di tipo formale. Tale modifica è di natura redazionale.
Art. 140g
L’IPI tiene un registro apposito per i CPC (registro dei CPC), un titolo di protezione indipendente sui generis. Quetsa realtà deve essere specificata nella LBI. La modifica di natura redazionale interessa anche altre disposizioni della LBI: articolo 140l capoverso 1; articolo 140s capoverso 1; articolo 140p. Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un’indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale.
Art. 140h
Come avviene per gli altri titoli di protezione (brevetti, art. 41 LBI; modelli d’utilità, art. 92 AP-LBI), sono ora disciplinate nella OBI anche le tasse relative ai CPC. In questo contesto, l’attuale articolo 140h LBI viene trasferito, invariato, nella OBI. Disciplinare le tasse nella OBI permetterà di disporre in futuro di un maggior margine di manovra, per esempio nel caso in cui sviluppi in ambito tecnico dovessero rendere più congeniali per i depositanti e l’IPI altre forme di tassazione e pagamento.
Art. 140m
La nuova struttura della LBI richiede che il rinvio originale ai titoli da uno a tre e cinque sia sostituito con un rinvio ai titoli primo e terzo.
Art. 140o cpv. 2
La richiesta è dichiarata irricevibile in caso di manchevolezze di tipo formale. Tale modifica è di natura redazionale.
Art. 140v cpv. 2
La richiesta è dichiarata irricevibile in caso di manchevolezze di tipo formale. Tale modifica è di natura redazionale.
Art. 150 F. Disposizione transitoria relativa alla modifica della presente legge del (...) / I. Domande di brevetto
Capoverso 1: il nuovo diritto è in linea di massima applicabile a tutte le domande di brevetto pendenti a partire dalla sua entrata in vigore. In questo modo si garantisce un passaggio possibilmente rapido al nuovo sistema dell'esame completo. Il diritto procedurale non considera come retroattiva l’applicazione del nuovo diritto a procedure pendenti (DTF 113 Ia 412, consid. 6).