Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Lettera cbis: l’articolo 26 LBI finora non prevede che un tribunale civile possa esaminare la questione sulla base di un’azione per nullità. Con l’introduzione dell’esame completo e della nuova procedura di opposizione è lecito aspettarsi che si incorrerà più frequentemente in modifiche e rinunce parziali, ragion per cui la questione circa le estensioni non ammissibili del campo d’applicazione materiale assume maggior rilievo. All’elenco delle cause di nullità di cui all’articolo 26 capoverso 1 viene quindi aggiunto quello legato a un’estensione non ammissibile del campo d’applicazione materiale del brevetto (art. 26 cpv. 1 lett. cbisAP-LBI).
Nella versione francese le modifiche di cui al capoverso 2 sono di natura redazionale (cfr. commento all’art. 6 cpv. 2).
Art. 27 cpv. 3 Abrogato
Come una rinuncia parziale, un’azione per nullità parziale può condurre a una mancanza di unità delle rivendicazioni rimanenti. Per coprire questi casi l’articolo 27 capoverso 3 LBI dichiara applicabile l'articolo 25. La disposizione prevede che le rivendicazioni che non possono coesistere devono essere eliminate ma che il titolare del brevetto può costituire uno o più nuovi brevetti che avranno la data del deposito del brevetto iniziale (art. 25 cpv. 2 LBI).
Nell’ambito della prevista revisione, l’articolo 25 LBI e quindi il criterio di unità sono abrogati nei casi di rinuncia parziale. Le spiegazioni fornite per giustificare l’abrogazione dell’articolo 25 LBI si applicano per analogia per l’abrogazione dell’articolo 27 capoverso 3 LBI. Le rivendicazioni che perdono unità a seguito di un’azione per nullità parziale possono così continuare a coesistere nel brevetto iniziale. La necessità di costituire nuovi brevetti viene meno, il che comporta una potenziale notevole riduzione dei costi per i depositanti e rende quindi il sistema dei brevetti più attrattivo, come rivendicato dalla mozione Hefti.
Art. 30 cpv. 2 e 3
Se la domanda di brevetto è depositata da qualcuno che non ha diritto al rilascio del brevetto, l’avente diritto può chiedere la cessione della domanda (art. 29 LBI). Se il diritto non è dimostrato per tutte le rivendicazioni, la cessione avviene eliminando le rivendicazioni per le quali non è stato provato il diritto (art. 30 cpv. 1 LBI). Nei casi di cessione parziale alcune rivendicazioni rimangono pertanto del titolare iniziale. Poiché la domanda di brevetto non può essere divisa e per evitare che le rivendicazioni rimanenti siano eliminate è necessario poter costituire un nuovo brevetto. Per la costituzione di nuovi brevetti, il diritto vigente rimanda all'articolo 25, che prevede la costituzione di nuovi brevetti per le rivendicazioni di brevetto che non soddisfano il criterio di unità a seguito di una rinuncia parziale. Le disposizioni perseguono tuttavia obiettivi diversi: mentre l’articolo 25 e l'articolo 27 capoverso 3 (costituzione in caso di nullità parziale) hanno lo scopo di garantire l’unità, l’articolo 30 capoverso 2 persegue l’obiettivo di garantire che il convenuto non perda alcuna rivendicazione nei casi di cessione solo parziale.
Con la presente revisione l’articolo 25 e l’articolo 27 capoverso 3 LBI e il meccanismo per la costituzione successiva di nuovi brevetti con data del deposito iniziale sono abrogati. Per le cessioni parziali si rende quindi necessaria una soluzione a parte. I capoversi 2 e 3 riprendono il meccanismo di costituzione previsto dall’articolo 25, ma a prescindere dal criterio di unità. Il convenuto può così chiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti, che avranno la data di deposito del brevetto iniziale (cpv. 2). Analogamente a quanto avviene secondo il diritto vigente, l’IPI assegna un termine dopo l’iscrizione della cessione parziale (cpv. 3). Ciò contribuisce a creare certezza giuridica circa il destino delle rivendicazioni rimanenti entro un termine definito.
Art. 35 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)
Nella versione francese le modifiche di cui ai capoversi 1 e 2 sono di natura redazionale. Al capoverso 1, «du» è sostituito con «de». Quanto al capoverso 2, si rimanda al commento all’articolo 6 capoverso 2.
Art. 47 cpv. 1
Nella versione tedesca l’ormai desueto termine «Vollziehungsverordnung» è sostituito con «Verordnung». Tale modifica è di natura redazionale.
Art. 49 cpv. 1 e 2, frase introduttiva
L’ormai desueto termine «domanda di brevetto» è sostituito, all’interno di quelle disposizioni che riguardano la procedura di rilascio, con «domanda». Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche le seguenti altre disposizioni della LBI: articolo 49a capoverso 1; articolo 50 capoverso 1; articolo 50a capoverso 3; articolo 56 capoverso 3; articolo 57 capoverso 1, frase introduttiva e lettere b e c; articolo 58 capoverso 2; articolo 58a, titolo marginale e capoversi 1 e 2; articolo 59 capoversi 1 e 2; articolo 59a capoverso 3, frase introduttiva e lettera a; articolo 61, titolo marginale nonché capoverso 1 lettera a.
Art. 56 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo francese) e b, nonché 2 (concerne soltanto il testo francese) e 3
Nelle versioni tedesca e francese si procede a modifiche di natura redazionale (cfr. commento agli art. 4 e 6). Inoltre, nella versione francese, all’articolo 56 capoverso 1 lettera a, il termine tedesco «Antrag» è ora tradotto con «requête» (finora: «demande).
Art. 57
Nella versione tedesca l’ormai desueto termine «Teilgesuch» è sostituito con «Teilanmeldung». Inoltre, la formula «nella sua versione iniziale» è sostituita con «nella versione che ha determinato la data di deposito». Tali modifiche sono di natura redazionale.
Nella versione francese «scission» è sostituito con «division» e «scindé» è sostituito con «divisionnaire».
Art. 57a
Capoversi 1 e 2: secondo l’articolo 59 capoverso 4 LBI, l’IPI non esamina l’invenzione sotto il profilo della novità e dell’attività inventiva. Non sussiste pertanto alcun bisogno di procedere d’ufficio a una ricerca sullo stato della tecnica per ogni domanda di brevetto e di redigere un rapporto su questa base. I titolari dei brevetti, o in alcuni casi anche terzi, possono sì incaricare l’IPI di procedere a una ricerca sullo stato attuale della tecnica (art. 59 cpv. 5 e 6 LBI); tuttavia, di questa possibilità non si avvalgono affatto tutti i depositanti.
Con il passaggio all’esame completo, una ricerca si renderà necessaria per ogni domanda di brevetto. La ricerca permette di accertare lo stato attuale della tecnica all’interno del settore tecnico pertinente e di redigere quindi il relativo rapporto. Soltanto sulla base di un