Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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in Svizzera può svolgersi interamente in inglese ed è necessario tradurre nelle altre lingue ufficiali della CBE, ossia in francese e tedesco, soltanto le rivendicazioni di brevetto e il titolo.

Il fatto che brevetti svizzeri depositati in inglese possano ora essere anche pubblicati in tale lingua permette ai depositanti di risparmiare sui costi legati alla traduzione degli atti tecnici, tanto più che non è necessario tradurre in una lingua ufficiale svizzera neanche le rivendicazioni di brevetto, bensì soltanto titolo ed estratto (art. 60 cpv. 4 AP-LBI). Da questo punto di vista il brevetto svizzero si differenzia quindi dall’EP rilasciato dall’UEB, per il quale è invece necessario tradurre le rivendicazioni di brevetto nelle tre lingue ufficiali della CBE. Questo non fa che aumentare l’attrattiva del brevetto svizzero agli occhi di depositanti stranieri.

Occorre però dire che l’inglese non diventa così una lingua della procedura. Le decisioni concernenti la procedura impugnabili dinanzi al TAF continuano a essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. Si svolgono in una lingua ufficiale svizzera anche le procedure di ricorso dinanzi al TAF (art. 33a PA), che può ordinare una traduzione della documentazione trasmessa all’IPI se necessario (art. 33a cpv. 4 PA).

Quanto alle domande di CPC, alla loro proroga, ai CPC pediatrici per medicinali e ai CPC per prodotti fitosanitari, l’inglese è ammesso come lingua della domanda e di corrispondenza con l’IPI. Non si rende tuttavia necessaria una modifica degli articoli 140l, 140s, 140y e 140z, dal momento che tali disposizioni rappresentano già, nella loro versione attuale, una base legale sufficiente affinché il Consiglio federale possa procedere a un adeguamento in questo senso della OBI.

Diversamente da quanto avviene per la pubblicazione di brevetti e modelli d’utilità, la pubblicazione dei CPC verte soltanto su elementi formali. Se, diversamente dall’omologazione del medicinale rilasciata dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic e dall’informazione sul medicinale da questo approvata, la documentazione concernente una domanda di rilascio di un CPC non è redatta in una lingua ufficiale svizzera, l’IPI già oggi la accetta in lingua inglese. In questo modo si evitano i costi legati alla traduzione dei documenti necessari ai fini del deposito di domande di rilascio di un CPC.

Art. 59

Capoversi 1 e 2: l’articolo 59 LBI definisce l’oggetto dell’esame della domanda e disciplina così l’elemento centrale del nuovo esame completo. I capoversi 1 e 2 rimangono invariati dal punto di vista del contenuto con alcuni adeguamenti di natura linguistica. Come nella LBI attuale, i capoversi in questione continuano a disciplinare i casi di respingimento delle domande con manchevolezze nonché le possibilità a disposizione dei depositanti per correggerle entro i termini impartiti.

Capoverso 4: il presente capoverso, che vieta all’IPI, in qualità di autorità di esame e rilascio, di esaminare la novità e l’attività inventiva in sede di procedura di rilascio, è stralciato. Secondo il diritto vigente, le due condizioni sono sì imprescindibili affinché un brevetto possa considerarsi valido (art. 1 cpv. 2 e art. 7 cpv. 1 LBI), ma non vengono esaminati al momento del deposito della domanda di brevetto bensì soltanto nel caso di un’eventuale azione per nullità nell’ambito di un procedimento civile. Con lo stralcio della presente disposizione, invece, l’IPI potrà procedere a esaminarli già al momento del deposito del brevetto, il che sancisce il passaggio definitivo all’esame completo.

Capoverso 5: il presente capoverso è stralciato. Secondo il diritto vigente, la redazione di un rapporto sullo stato della tecnica non è necessaria. Al momento i depositanti, o in alcuni casi anche terzi, possono incaricare l’IPI, dietro pagamento di una tassa, di procedere a una ricerca facoltativa. Per farlo hanno due possibilità:

anzitutto possono chiedere all’IPI di eseguire una ricerca rapida e poco costosa e redigere il relativo rapporto sullo stato della tecnica. I risultati della ricerca consentono loro di capire se l’invenzione soddisfi tutte le condizioni di brevettabilità e se possa dunque considerarsi valida in caso di contestazione (art. 59 cpv. 5 lett. a LBI). Con il passaggio all’esame completo, è invece introdotto l’obbligo di redigere un rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda di brevetto, in modo che sia possibile accertare lo stato della tecnica e quindi procedere a un esame della novità e dell’attività inventiva (art. 57a AP-LBI). Viene così meno l’esigenza di chiedere una ricerca su base facoltativa e l’articolo 59 capoverso 5 lettera a è quindi stralciato.

I depositanti hanno poi la possibliità di chiedere una «ricerca di tipo internazionale» (art. 59 cpv. 5 lett. b LBI). Si tratta di una ricerca che persegue lo stesso scopo di quella eseguita dall’IPI, ma che viene effettuata dall’UEB. Procedere a una simile ricerca può risultare sensato nel caso in cui, per esempio, la medesima invenzione, dopo esser stata depositata in Svizzera, venga depositata presso l’UEB: in questo caso l’UEB riconosce, in sede di procedura di rilascio dell’EP, il rapporto relativo alla ricerca di tipo internazionale da lui redatto nel contesto della procedura svizzera e restituisce parte della tassa di ricerca europea.

L’obiettivo della presente proposta di revisione è che siano rilasciati brevetti svizzeri al passo coi tempi, il cui esame avvenga in modo rapido e flessibile. Alla luce del passaggio all’esame completo e del know how di cui già oggi dispone, si auspica che sia in linea di massima l’IPI a effettuare le ricerche necessarie ai fini delle domande di brevetto svizzero. Da un lato, sarebbero in questo modo garantite l’esperienza necessaria in tale contesto e l’elevata qualità delle ricerche; dall’altro, l’IPI manterrebbe la sua autonomia procedurale (non dipenderebbe dall’UEB), il che si ripercuoterebbe positivamente sui tempi e sull’efficienza della procedura di esame. L’attrattiva del brevetto svizzero ne uscirebbe rafforzata e i vantaggi in termini di costi per i depositanti si rivelerebbero superiori a quelli di cui possono eventualmente godere al momento nel caso in cui decidano di optare per una ricerca di tipo internazionale. Un altro obiettivo è quello di prevedere la possibilità per i depositanti, a livello di diritto d’esecuzione, di richiedere una ricerca accelerata.

Non si esclude tuttavia che, per motivi finanziari o considerazioni tecniche (p. es. specializzazione di alcuni uffici dei brevetti in settori tecnici specifici), la collaborazione con uffici dei brevetti esteri potrebbe in futuro esercitare una certa attrattiva sull’IPI nell’ottica dell’adempimento del suo mandato legale (art. 2 cpv. 1 lett. b–f LIPI). A tal proposito, l’articolo 2 cpv. 3 e3bisAP-LIPI garantisce all’IPI il margine di manovra di cui avrebbe bisogno, riconoscendogli la possibilità di concludere accordi di natura amministrativa e tecnica con uffici dei brevetti nazionali o regionali, così come con organizzazioni internazionali come l’OMPI. Questo permetterebbe di tener conto degli sviluppi internazionali in sede di procedura di esame del brevetto nonché di continuare a garantire l’efficienza della stessa.

Capoverso 6: il presente capoverso, che fissa le condizioni alle quali terzi possono richiedere che venga redatto un rapporto sullo stato della tecnica nel caso in cui questo non sia ancora disponibile, è stralciato. Con il passaggio all’esame completo il rapporto sarà elaborato d’ufficio e il presente capoverso diventa superfluo.

Art. 59a cpv. 1, 3 e 4

Capoverso 3: il termine «zurückweisen» è precisato da «nichteintreten» in relazione alle manchevolezze formali (art. 59 cpv. 2 in combinato disposto con p. es. artt. 50, 51 cpv. 1, 49a o 52 nonché con le condizioni formali definite nella OBI) e da «abweisen» per