Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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articolo 73 capoverso 3; articolo 74 numero 6; articolo 110; articolo 121 capoverso 1; articolo 122 capoverso 1; articolo 124 capoversi 1 e 2; articolo 135.
Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un’indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale
Art. 6 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)
Le modifiche di cui al capoverso 1 sono di natura redazionale (cfr. commento all’art. 4).
Capoverso 2: nella versione francese il verbo al futuro è sostituito con la sua forma al presente. Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche le seguenti disposizioni della LBI: articolo 19 capoverso 1; articolo 25; articolo 26 capoverso 2; articolo 27 capoversi 1 e 2; articolo 29 capoverso 3; articolo 35 capoverso 2; articolo 48 capoverso 3; articolo 51 capoverso 1; articolo 52 capoverso 2, frase introduttiva; articolo 56 capoverso 2; articolo 67 capoverso 1; articolo 68; articolo 69 capoverso 2; articolo 71; articolo 82 capoverso 2 e articolo 86 capoverso 2.
Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un’indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale.
Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva
Aggiungendo il termine «modello d’utilità», si certifica definitivamente che sono considerate appartenenti allo stato della tecnica anche quelle domande di modello d’utilità già depositate ma non ancora pubblicate, esattamente come avviene per le domande di brevetto già depositate ma non ancora pubblicate. Una condizione, questa, che può rivelarsi determinante per la strategia di protezione o difesa di determinati attori e che, sebbene sia data dal rinvio generale al titolo primo della LBI di cui all’articolo 102 AP-LBI, è pertanto opportuno specificare all’interno della presente disposizione.
Art. 17 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo francese), secondo periodo, cpv. 1bise cpv. 1ter(concerne soltanto il testo francese)
Si è proceduto a modifiche di natura redazionale. Quanto alla versione tedesca, si rimanda al commento all’articolo 5 capoversi 1–3. Nella versione francese, «Convention d’union de Paris» è sostituito con «Convention de Paris». Nel testo italiano «per la protezione della proprietà industriale» è cancellato.
Art. 20a cpv. 2
Il diritto dei brevetti svizzero prevede il divieto di cumulare la protezione: la medesima invenzione non può essere protetta per mezzo di due brevetti svizzeri con la stessa data di deposito o di priorità (art. 20a LBI). È raro che, lo stesso giorno, una medesima invenzione sia oggetto di due diverse domande di brevetto nazionale. Più frequente è invece il caso di un’invenzione oggetto, cumulativamente, di una domanda di brevetto internazionale, europeo e nazionale (artt. 125, 126 e 140 LBI). A tal proposito, la LBI fissa delle regole in base alle quali soltanto uno dei brevetti produce effetti in termini di protezione. Con l’introduzione del modello d’utilità, si pone però ora la questione circa il divieto di cumulare la protezione in relazione alle domande di modello d’utilità. Se per la medesima invenzione è chiesta la protezione per due modelli d’utilità con la stessa data di deposito o di priorità, il divieto di cumulare la protezione si applica in virtù del rinvio all’articolo 102 AP-LBI. Tuttavia, se più brevetti o modelli d'utilità non possono contestualmente produrre effetti in termini di protezione per la medesima invenzione, cosa succede se tale invenzione è protetta da un brevetto e da un modello d’utilità?
Un vantaggio fondamentale dei modelli d’utilità è che permettono al depositante di proteggere la sua invenzione ancor prima della conclusione della procedura d’esame del brevetto. Un modello d’utilità viene di norma rilasciato nel giro di poche settimane, mentre per il rilascio di un brevetto servono solitamente diversi anni. È quindi necessario che il brevetto solo depositato e il modello d’utilità registrato possano coesistere. Dal punto di vista del divieto di cumulare la protezione non vi è di per sé alcun problema in questa prima fase, dal momento che il brevetto non è ancora stato rilasciato e il titolo di protezione registrato è quindi soltanto uno.
Una volta che anche il brevetto viene registrato, però, la situazione si fa più complessa. Da un’interpretazione letterale della LBI si evince che la medesima invenzione non può essere contestualmente protetta da due brevetti; il discorso cambia se entrano in gioco altri titoli di protezione. Una simile interpretazione non tiene però conto del fatto che i brevetti e i modelli d’utilità vanno a proteggere lo stesso oggetto: le invenzioni51. Semplicemente lo fanno a condizioni diverse e producendo effetti differenti. Ciò implicherebbe che il divieto di cumulare la protezione dovrebbe valere anche nel rapporto tra brevetti e modello d’utilità.
Se il modello d’utilità smettesse però automaticamente di produrre i suoi effetti con il rilascio del brevetto, questo comporterebbe problemi a livello delle procedure amministrative e giudiziarie avviate, sulla base del modello d’utilità, in sede di procedura di esame del brevetto. Per ovviare a questo problema, pare più opportuno prevedere espressamente la possibilità di proteggere un’invenzione per mezzo di entrambi i titoli di protezione (art. 20a cpv. 2 AP-LBI). L’infrazione del divieto di cumulare la protezione oltre i limiti della rispettiva categoria di titolo di protezione è giustificata per due motivi. Da un lato, perché la durata massima della protezione prevista per un modello d’utilità è la metà di quella prevista per il brevetto parallelo per la medesima invenzione. Ciò fa sì che il cumulo della protezione sia quindi limitato nel tempo, in particolare in ragione del fatto che, vista la maggiore durata della procedura di esame del brevetto, è molto raro che i due titoli di protezione inizino a produrre i loro effetti contestualmente e, di conseguenza, che questi possano coesistere, al lato pratico, per più di qualche anno. Dall’altro, perché è poco probabile che, una volta ottenuto il brevetto, il titolare di un brevetto e di un modello d’utilità per la medesima invenzione continui a pagare delle tasse annuali per un modello d’utilità non più necessario (in particolare una volta concluse le procedure giudiziarie avviate durante la procedura di esame del brevetto). Alla luce di quanto esposto, pare dunque lecito aspettarsi che i due titoli di protezione coesisteranno di norma solo per qualche tempo.
Art. 24 cpv. 1 lett. a, b (concerne soltanto il testo francese) e c
All’articolo 24 capoverso 1 lettere a e b della versione francese viene modificata la punteggiatura. Stesso dicasi per le seguenti disposizioni della LBI: articolo 52 capoverso 1 lettera c e articolo 59 capoverso 3 lettera b.
51 Questo rende la situazione qui illustrata diversa anche da quella in cui, all’interno di uno stesso oggetto fisico, coesistano diversi oggetti suscettibili di protezione, ossia vari aspetti dell’oggetto in questione che è possibile proteggere tramite titoli di protezione differenti. Si pensi, p. es., alla sedia «Panton», la cui forma tridimensionale è stata classificata come segno con carattere distintivo dal Tribunale federale, e quindi ammessa alla protezione in materia di marchi (DTF 134 III 547, consid. 2.3.5 pag. 553), e la cui forma estetica e il cui carattere d’opera d’arte sono protetti rispettivamente dal diritto in materia di design e dal diritto d’autore.