Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’avamprogetto non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Le modifiche proposte devono essere attuate prevalentemente dall’IPI, l’autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale, che dovrà in particolare verificare se i brevetti soddisfano le condizioni di novità e attività inventiva. L’IPI dovrà inoltre registrare e gestire il nuovo modello d’utilità come pure creare e amministrare il nuovo registro per tali modelli. Il maggiore onere che ne consegue andrà interamente a carico dello stesso istituto, che del resto è indipendente dal punto di vista delle risorse di personale e finanziarie. In altre parole, Confederazione e Cantoni non dovranno farsi carico di ulteriori oneri.

L’introduzione dell’esame della novità e dell’attività inventiva come pure del modello d’utilità ampliano i motivi di ricorso. I ricorsi contro le decisioni dell’IPI potrebbero quindi aumentare e provocare un incremento del lavoro per il TAF che potrebbe essere in parte coperto con le tasse della procedura di ricorso. Il resto andrebbe interamente a carico del bilancio della Confederazione.

3.3 Attuazione

Le modifiche proposte devono essere attuate prevalentemente dall’IPI, l’autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale. Le disposizioni concernenti il modello d’utilità richiedono l’introduzione di disposizioni esecutive nella OBI, mentre le altre modifiche impongono solo adeguamenti puntuali e non hanno effetti di rilievo sull’attuale applicazione della LBI da parte dell’IPI. Oltre all’IPI, anche il TAF – in qualità di istanza di ricorso per le decisioni dell’IPI – sarà interessato dalle modifiche.

4 Commento

4.1 In generale

La presente proposta di revisione prevede diverse modifiche o precisazioni di natura terminologica e redazionale, le quali, nella maggior parte dei casi, sono rilevanti perlopiù per la versione in lingua tedesca. Nel merito di tali modifiche o precisazioni si entrerà più nel dettaglio nel commento ai singoli articoli.

4.2 Struttura della LBI

La struttura della LBI è modificata. Il primo titolo della legge vigente «Disposizioni generali» è sostituito con i titolo «Brevetti». Sul piano della struttura della legge si chiarisce così che le disposizioni immediatamente seguenti riguardano i brevetti. Grazie alle norme di rinvio contenute negli articoli 102 e 140m le disposizioni valide per i brevetti si applicano anche ai modelli d’utilità e ai CPC. In conformità con le direttive di tecnica legislativa attuali il livello di suddivisione inferiore al titolo è il «capitolo», che sostituisce quindi la «sezione». Ciò riguarda in particolare i titoli 5–7 vigenti.

4.3 Commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo attuale fa esclusivamente riferimento ai brevetti (Legge federale sui brevetti d’invenzione; Legge sui brevetti). Per dovizia di precisione, il nuovo titolo reca invece anche gli altri titoli di protezione disciplinati dalla LBI: il CPC, già contemplato al suo interno, e il modello d’utilità, introdotto con la presente proposta di revisione. La decisione di modificare in questo modo il titolo è in linea con quanto deciso a suo tempo per la legge sulla protezione dei marchi, il cui titolo completo, «Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza», reca infatti tutti i titoli di protezione disciplinati al suo interno. Al tempo stesso, sulla base di una modifica di natura redazionale, l’ormai desueto termine «brevetti d’invenzione» è sostituito con «brevetti».

Art. 1, cpv. 1

I termini ormai desueti presenti nella LBI sono sostituiti. Nello specifico, all’interno della presente disposizione «brevetti d’invenzione» è sostituito con «brevetti». Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche l’articolo 49 capoverso 1 e l’articolo 119. Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un’indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale.

Art. 4

L’espressione «colui che deposita la domanda» è sostituita con il termine «depositante», usato inoltre, all’interno dell’intera proposta di revisione, in sostituzione dell’ormai desueto termine «richiedente». Tale modifica, anch’essa di natura redazionale, concerne nello specifico le seguenti disposizioni della LBI: articolo 5 capoversi 1–3; articolo 6 capoverso 1; articolo 7b lettere a e b; articolo 16; articolo 29 capoverso 1; articolo 34 capoverso 1; articolo 46a capoverso 1; articolo 47 capoverso 1; articolo 49a capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2; articolo 56 capoverso 1 lettera b; articolo 58 capoverso 1; articolo 59 capoversi 1 e 2; articolo 59a capoverso 1 e articolo 123.

Nella versione francese della proposta di revisione «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» è ora scritto con le iniziali maiuscole. Tale modifica di natura redazionale concerne anche le note a piè di pagina di cui alle seguenti disposizioni della LBI: articolo 41; articoli 42–44; articolo 48 capoverso 1 lettera a; articolo 55a; articolo 59a capoverso 2 e articolo 119.

Art. 5 cpv. 1–3

Capoverso 2: nella versione tedesca l’ormai desueto termine «Patentgesuch» è sostituito, all’interno di quelle disposizioni che non riguardano la procedura di rilascio, con «Patentanmeldung». Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche le seguenti disposizioni della LBI: articolo 7b lettera b; articolo 12 capoverso 1; articolo 13 capoverso 1 lettera a; articolo 17 capoverso 1; articolo 24 capoverso 1 lettera c; articolo 26 capoverso 1 lettera c; articolo 29 capoverso 1; articolo 30 capoverso 1; articolo 33 capoverso 2bis; articolo 34 capoverso 2; articolo 46a capoverso 2 e capoverso 4 lettera d; articolo 48 capoverso 1 lettera b; articolo 65 capoversi 1 e 2;