Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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L’articolo 24 capoverso 1 lettera c dispone che una forma d’esecuzione dell’invenzione definita dalla rivendicazione di brevetto limitata deve essere contenuta tanto nella versione iniziale della domanda di brevetto quanto nel fascicolo del brevetto pubblicato. Questa particolarità è dovuta al fatto che un tempo, in Svizzera, le domande di brevetto non venivano pubblicate. L’obiettivo era quello di garantire la certezza del diritto, evitando che forme d’esecuzione presenti in un secondo momento nel fascicolo del brevetto divergessero da quelle divulgate in origine nella domanda di brevetto non pubblicata e che, dopo una rinuncia parziale, terzi venissero a conoscenza, con loro sorpresa, di una forma d’esecuzione contenuta soltanto nella domanda di brevetto iniziale (all’epoca non consultabile). Dal 2008, tutte le domande di brevetto vengono pubblicate. Il più delle volte il fascicolo del brevetto pubblicato riporta la stessa descrizione e gli stessi disegni della domanda di brevetto depositata.
Le disposizioni della CBE in materia di limitazione (art. 105a e art. 123 CBE) hanno una portata minore rispetto a quanto disposto dall’articolo 24 capoverso 1 lettera c LBI. Non è infatti prevista la condizione secondo cui la forma d’esecuzione deve essere indicata tanto nella domanda di brevetto iniziale quanto anche nel fascicolo del brevetto pubblicato. Con la presente proposta di revisione si rinuncia ora a questa particolarità del diritto svizzero nell’ottica, tra le altre cose, di un’armonizzazione con la CBE. L’obiettivo è quello di eliminare le differenze nelle condizioni per la limitazione di un brevetto svizzero in ragione di una rinuncia parziale e quelle per la limitazione di un EP. Oltre il 90 per cento dei brevetti validi in Svizzera sono brevetti europei e sono quindi concessi sulla base delle disposizioni della CBE, senza con questo andare a ledere la certezza del diritto. Al contrario, l’armonizzazione della LBI svizzera con la CBE garantisce al titolare del brevetto una maggiore certezza del diritto. Non vi è pertanto alcun motivo valido per cui le condizioni che regolano la rinuncia parziale secondo il diritto svizzero e la limitazione secondo la CBE debbano essere differenti.
All’articolo 24 capoverso 1 lettera c AP-LBI vengono adeguati i criteri che rendono una modifica ammissibile in sede di procedura di esame, di opposizione e per nullità. La formulazione è ripresa dall’articolo 81 OBI, che disciplina le modifiche ammissibili in sede di procedura di opposizione e il cui tenore viene ora ripreso all’articolo 59d AP-LBI. La formulazione coincide con quella dell’articolo 26 capoverso 1 lettera d AP-LBI, che annovera una nuova causa di nullità. Nel quadro di una rinuncia parziale, quindi, l’oggetto del brevetto modificato non può né estendersi oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito né estendere il campo d’applicazione materiale del brevetto.
Art. 25 Abrogato
Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione; le forme speciali d’esecuzione possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti (artt. 52 e 55 LBI). Un brevetto può contenere un’unica invenzione o più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale (art. 52 cpv. 2 LBI). Il criterio dell’unità è un principio importante del diritto dei brevetti; il concetto era già stato introdotto nella legge federale sui brevetti di invenzione del 29 giugno 1888 e oggi è presente in diversi ordinamenti giuridici a livello mondiale nonché nella CBE52. Nel quadro di diverse revisioni del diritto dei brevetti il principio è stato esteso anche alle procedure successive al rilascio del brevetto: Attualmente le rivendicazioni di brevetto devono essere unitarie anche in caso di rinuncia parziale (art. 25 LBI) o nullità parziale (art. 27 cpv. 3 LBI); in caso contrario devono essere cancellate con la possibilità per il titolare di costituire nuovi brevetti separati. Anche in caso di cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI) è possibile costituire nuovi brevetti successivamente.
Il criterio dell’unità è in primo luogo una prescrizione d’ordine53: ammettendo un’unica invenzione o nuova idea per domanda di brevetto, si vuole garantire che le tasse riscosse dall’IPI siano sufficienti per coprire i costi per l’esame delle domande in questione. Inoltre i brevetti unitari agevolano in linea di principio la classificazione e la ricerca. Ciò accresce la certezza del diritto per chiunque voglia accertare i contenuti e i diritti d’esclusiva di un brevetto con un onere accettabile.
Mentre l’importanza del criterio di unità è incontestata nel quadro della procedura di deposito, nelle procedure successive ha perso rilevanza. Negli ultimi anni i casi in cui il criterio di unità non era più soddisfatto a seguito di rinuncia parziale, nullità parziale o cessione parziale sono stati pochissimi. L'utilità pratica dell’articolo 25 LBI, che permette la costituzione di nuovi brevetti in questi casi, è quindi limitata. Per i brevetti europei, che attualmente rappresentano il 95 per cento di tutti i brevetti validi in Svizzera, l’unità non è inoltre un requisito, il che riduce ulteriormente l’utilità dell’articolo 25 LBI.
Neppure lo scopo principale della disposizione, ossia garantire sufficienti introiti derivanti dalle tasse all’autorità di esame, è più raggiunto. Infatti l’onere cagionato da questi casi isolati e dalla costituzione successiva di brevetti è sistematicamente superiore agli introiti supplementari generati. La disposizione comporta costi aggiuntivi anche per i depositanti. Nell’ambito della prevista revisione, l’articolo 25 LBI e il criterio dell’unità nell’ambito delle rinunce parziali sono quindi abrogati. In futuro, le rivendicazioni di brevetto che perdono unità a seguito di una rinuncia parziale (p. es. perché viene meno la rivendicazione principale e nel brevetto coesistono solo forme d’esecuzione alternative incompatibili), potranno continuare a esistere nel brevetto in questione, eliminando di fatto l’esigenza di costituire nuovi brevetti. Dal punto di vista dei depositanti ciò comporta una riduzione dei costi supplementari, rendendo il sistema dei brevetti più attrattivo, in conformità con lo scopo del progetto. Dal canto suo, l’IPI, nel suo ruolo di autorità di esame, non deve prevedere particolari processi per un numero molto ridotto di costituzioni successive, il che semplifica il rilascio e l’amministrazione dei brevetti.
L’abrogazione non comporta svantaggi neppure per parti terze: i brevetti in questione erano unitari, perché al momento della domanda dovevano soddisfare i criteri di cui agli articoli 52 e 55 LBI. Anche se perdono l’unità successivamente le restanti rivendicazioni presentano in genere uno stretto legame tematico. Resta pertanto possibile una classificazione sufficientemente precisa. Gli strumenti di ricerca utilizzati usualmente permettono già di identificare facilmente i documenti degli EP che non soddisfano più il criterio dell’unità. Anche sotto il profilo della certezza del diritto pare dunque ammissibile che alcuni pochi brevetti svizzeri non soddisfino più il criterio dell’unità a seguito di una rinuncia parziale. I vantaggi che comporta l’abrogazione dell’articolo 25 superano di gran lunga gli svantaggi.
Art. 26 cpv. 1 lett. c e cbisnonché cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)
Il campo d’applicazione materiale del brevetto è definito, secondo l’articolo 51 LBI, dalle rivendicazioni di brevetto, conto tenuto della descrizione e dei disegni. L’estensione di tale campo d’applicazione materiale è esclusa in sede di procedura di esame (art. 64 OBI) e di opposizione (art. 81 OBI; art. 59c cpv. 2 lett. c AP-LBI). Stesso dicasi ora anche per ogni estensione successiva in caso di rinuncia parziale secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c AP-LBI.
52 P. es. in Germania, in Francia e nel Regno Unito.
53 Cfr. Blum/Pedrazzini, PatG Komm.,vol. III, 2. ed., art. 52 N 2, 215 con rinvii; SHK PatG, art. 52 N 3 segg.; per la Germania Busse/Keukenschrijver, § 34 N 116 con rinvii; UEB G1/91, E. 4.