Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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ordinanza (OBI). Anche la possibilità di chiedere un esame accelerato è già contemplata dall’OBI (art. 63) e viene mantenuta nell’ambito dell’esame completo. Nelle norme d’esecuzione il Consiglio federale introdurrà la possibilità di chiedere anche una ricerca accelerata. In questo modo vuole consentire al depositante di farsi rapidamente un’idea della validità giuridica del brevetto depositato e, all’occorrenza, apportare gli adeguamenti necessari.
In adempimento alla mozione Hefti, l’avamprogetto propone l’introduzione di un esame completo in tutti gli ambiti tecnici.
Infine, il sistema svizzero dei brevetti è migliorato dalla proposta introduzione della possibilità di usare l’inglese, la lingua franca della scienza e della ricerca, nelle procedure di deposito, opposizione e ricorso senza violare il diritto di rango superiore.
– Allineamento del sistema svizzero a quello di altri Paesi: un brevetto senza esame completo come l’attuale brevetto svizzero è insolito. A livello mondiale molti Paesi rilasciano brevetti con esame completo (tra questi l’Australia, il Giappone, la Corea del Sud, Singapore e gli Stati Uniti). Lo stesso23 vale per la maggior parte degli Stati europei, che sono quindi anche membri della CBE (inclusi pertanto i Paesi confinanti con la Svizzera come Germania, Italia, Austria e Francia, che lo ha introdotto recentemente).
– Maggiore trasparenza e certezza del diritto: attualmente l’esame relativo al contenuto previsto dalla procedura svizzera non è completo poiché non comprende la verifica della novità e dell’attività inventiva. I depositanti non informati o male informati possono essere portati a credere che il brevetto rilasciato sia un brevetto esaminato dal punto di vista del contenuto. Sia i titolari sia eventuali terzi confrontati con il brevetto non hanno quindi certezze sulla sua validità giuridica del brevetto svizzero. L’introduzione dell’esame completo favorisce pretanto la trasparenza e la certezza del diritto.
Gli attori economici che hanno a che fare con i brevetti non saranno più ostacolati dai cosiddetti «brevetti spazzatura», ossia da brevetti che non soddisfano le condizioni materiali di protezione. Questa modifica è opportuna soprattutto nell’interesse degli inventori individuali e delle PMI, che spesso non dispongono dell’infrastruttura professionale di una grande impresa e quindi non sono in grado di valutare se un brevetto fatto valere contro di loro sia o meno un «brevetto spazzatura». Da uno studio condotto internamente dall’IPI emerge che almeno la metà dei brevetti svizzeri in vigore non contengono nuove idee e oltre l’80 per cento andrebbe quanto meno precisato (limitato). Sono quindi pochi i brevetti in grado di sostenere una verifica in sede giudiziale. Nonostante queste lacune a livello di contenuti, sul mercato i brevetti svizzeri hanno per il momento gli stessi effetti giuridici di un EP con esame completo e possono essere (indebitamente) impiegati per ostacolare la concorrenza.
Un allineamento dell’esame al sistema della CBE e a quelli adottati dai Paesi limitrofi incrementa inoltre la certezza del diritto nello spazio europeo.
– Introduzione di un nuovo titolo di protezione in alternativa al brevetto con esame completo: visto che un brevetto con esame completo non è sempre una soluzione interessante, la revisione introduce anche un modello d’utilità senza esame. Spesso detto «piccolo brevetto», questo modello permette di coprire i casi in cui gli interessati non possono o non vogliono, per motivi di tempo o di costi, chiedere un brevetto con esame completo.
Allo stesso costo dell’attuale brevetto svizzero senza esame, PMI e inventori per i quali l’esame completo è troppo oneroso, lungo e costoso potranno disporre di un modello d’utilità con protezione di durata limitata. Un indubbio vantaggio.
Da un confronto internazionale emerge che sono numerosi i Paesi, per esempio Germania, Francia e Corea del Sud, che hanno un sistema duale con brevetto e modello d’utilità. L’ordinamento proposto tuttavia non riprende semplicemente modelli esteri. La revisione vuole mettere a disposizione degli inventori e delle imprese un’alternativa rapida ed economica al brevetto con esame completo che tenga contro delle specificità e delle esigenze dei depositanti in Svizzera, garantendo al contempo la compatibilità con i sistemi esteri. In altre parole, tramite le relative convenzioni internazionali, la protezione deve poter essere estesa a quei Paesi che prevedono un modello d’utilità.
I requisiti da soddisfare per proteggere un’invenzione con un modello d’utilità sono sostanzialmente gli stessi del brevetto. L’invenzione deve essere nuova, implicare un’attività inventiva ed essere utilizzabile industrialmente (art. 87 cpv. 1 AP-LBI; per i brevetti art. 1 cpv. 1 LBI). La differenza sta nel fatto che, per il modello d’utilità, l’IPI non verificherà la novità e l’attività inventiva (conformemente al brevetto svizzero secondo il diritto vigente). Inoltre, rispetto al brevetto, il campo di applicazione del modello d’utilità è meno ampio. Sono escluse dalla protezione con un modello d’utilità:
le sostanze e le miscele chimiche e la loro utilizzazione;
le invenzioni biotecnologiche;
i procedimenti, l’applicazione di un procedimento o l’utilizzazione del prodotto come tale.
Vista la complessità tecnica di queste invenzioni, il modello d’utilità e la sua procedura veloce non sono adatti. L’IPI quale autorità di esame svolge quindi un esame formale e uno materiale limitato ai motivi di esclusione elencati (art. 91 AP-LBI). In analogia al diritto del design, questo esame è volto a garantire una procedura di registrazione per quanto possibile rapida e semplice.
Nel contempo l’IPI deve poter respingere le domande palesemente abusive (art. 91 cpv. 3 AP-LBI). Questa novità rispetto alla procedura di registrazione attuale assicura al futuro modello d’utilità uno standard minimo in termini di qualità. Poiché riprende l’articolo 24 capoverso 3 della legge sul design (LDes)24, in sede di applicazione l’IPI farà riferimento alla prassi corrispondente. Affinché la registrazione possa avvenire al più presto, non è prevista la possibilità di opposizione. Chi ritiene che il modello d’utilità registrato non adempia le disposizioni di legge può comunque incoare una procedura di cancellazione di diritto amministrativo (art. 93–96 AP-LBI). Anche questa procedura sarà semplice, economica e rapida.
La durata della protezione per i modelli d’utilità è fissata a dieci anni, ossia la metà di quella prevista per i brevetti, ed equivale alla durata di protezione dei modelli d’utilità in Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna, Cina, Corea del Sud e Giappone.
Nel caso dei brevetti, in linea di principio agire contro terzi che usano l’invenzione protetta in modo illecito è possibile solo dopo il rilascio. A seconda delle circostanze, l’esame può durare diversi anni e questo limita fortemente le possibilità di imporsi del depositante. La nuova possibilità di ottenere un modello d’utilità in tempi brevi ha un considerevole vantaggio quando si tratta di far valere i propri diritti: nel giro di poche settimane, per la stessa invenzione il depositante può ora ottenere un modello d’utlità che gli consente di rivolgersi a un tribunale (art. 66 segg. LBI) o chiedere l’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane contro l’importazione di merci che violano il suo titolo di protezione (art. 86a segg. LBI).
23 In alcuni Paesi il brevetto con esame completo è integrato con un modello d’utilità, per esempio in Germania e in Francia.
24 RS 232.12